Mancata diagnosi prenatale e danno da nascita indesiderata: decisivi l’assenza di segni indiretti, la conformità alle raccomandazioni SIEOG e la valutazione della condotta ex ante
La mancata diagnosi prenatale di una malformazione non comporta automaticamente la responsabilità del medico o della struttura sanitaria. Occorre verificare se, alla luce degli elementi disponibili al momento dell’esame, la patologia fosse concretamente rilevabile e se il sanitario avesse agito secondo la diligenza richiesta dalla propria qualifica professionale.
È il principio applicato dal Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, con la sentenza 16 luglio 2026, n. 1051, che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da due genitori nei confronti di un’azienda ospedaliera e del ginecologo che aveva eseguito l’ecografia morfologica.
La controversia riguardava la mancata diagnosi prenatale di un’agenesia del corpo calloso. Secondo il Tribunale, la consulenza tecnica aveva dimostrato che la diagnosi ecografica della malformazione, in assenza di segni indiretti, era particolarmente difficoltosa e quasi del tutto impossibile nell’epoca gestazionale in cui era stato eseguito l’esame. Il sanitario aveva inoltre operato in conformità alle raccomandazioni della Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica (Tribunale Cosenza – sentenza 16 luglio 2026, n. 1051).
Quindi la decisione non afferma che ogni falso negativo ecografico sia irrilevante, ma esclude la colpa nel caso concreto, sulla base dei limiti della metodica, dell’assenza di indicatori sospetti e della correttezza della prestazione valutata ex ante.
La domanda dei genitori
Il figlio degli attori era nato il 17 luglio 2019 e, a tre mesi dalla nascita, gli era stata diagnosticata un’agenesia del corpo calloso. Si tratta di una malformazione congenita caratterizzata dall’assenza, totale o parziale, della principale struttura di fibre nervose che collega i due emisferi cerebrali…





