Con l’ordinanza n. 24221/2026, depositata il 29 luglio 2026, la Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema del danno patrimoniale derivante dalla perdita o riduzione della capacità di svolgere l’attività di casalinga.
Il caso riguardava una donna che aveva riportato gravissime lesioni in un incidente stradale. La CTU aveva accertato una riduzione del 66% della capacità di svolgere l’attività domestica, ma nei precedenti gradi di giudizio il risarcimento del danno patrimoniale alla casalinga era stato negato perché non risultavano documentate spese sostenute per ricorrere all’aiuto di terzi.
La Cassazione chiarisce invece una distinzione fondamentale: il danno non coincide con la spesa sostenuta per porvi rimedio. Se le lesioni compromettono la capacità di svolgere il lavoro domestico, viene perduta un’utilità economicamente valutabile. Il costo di una collaboratrice domestica può costituire un parametro per la quantificazione di quella perdita, ma non è necessario dimostrare di avere effettivamente sostenuto quella spesa.
Nel video analizziamo il principio affermato dalla Corte, la prova richiesta al danneggiato e i possibili criteri di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., dal reddito figurativo della collaboratrice domestica al costo di sostituzione, fino agli ulteriori parametri richiamati dalla giurisprudenza.
Un principio particolarmente importante nella liquidazione del danno alla persona: ciò che deve essere risarcito è la perdita della capacità di produrre un’utilità economicamente valutabile, non semplicemente il denaro eventualmente speso per sostituirla.
Avv. Francesco Carraro





