Lo sgravio è qualcosa di completamente diverso dall’annullamento della cartella, da parte di un giudice o dello stesso agente della riscossione, dal momento che esso proviene dall’ente impositore il quale, in tal modo, formalizza la cancellazione della propria pretesa
La vicenda
Il Tribunale di Messina, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, aveva rigettato l’appello proposto contro l’ordinanza del Gip che a sua volta aveva respinto la richiesta di revoca, totale o parziale, del sequestro preventivo per equivalente.
La misura era stata disposta a carico di una società a responsabilità limitata, in quanto il suo legale rappresentante era stato indagato per il reato di omesso versamento iva, di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter .
Contro tale pronuncia ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato censurando l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui la pretesa fiscale non era venuta meno ancorché fosse stata annullata, per vizio formale, la cartella di pagamento in esito a giudizio tributario.
Al contrario, erano venuti meno il profitto ed il prezzo del reato, e quindi il presupposto della misura cautelare.
La pronuncia della Cassazione
A definire la vicenda sono stati i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 36309/2019) che hanno respinto il ricorso per le ragioni che seguono.
In relazione al motivo d’impugnazione proposto, la difesa aveva correttamente rilevato ad es. che il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, debba essere individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 39187 del 02/07/2015).
Annullamento della cartella esattoriale o sgravio?
Siffatto sgravio, infatti, renderebbe privo di qualsiasi giustificazione “allo stato” (secondo la peculiare natura del giudizio cautelare, necessariamente rebus sic stantibus) il mantenimento del sequestro in assenza di qualsivoglia “attuale” pretesa erariale, sembrando non esservi infatti nell’attualità nulla da salvaguardare a seguito non solo dell’annullamento degli avvisi di accertamento ma anche del conseguente provvedimento di “sgravio” del debito tributario, ciò che manifesterebbe l’assenza, appunto, attuale, di pretese erariali, rendendo quindi illegittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un profitto, in atto, inesistente (così, in motivazione, Sez. 3 n. 39187 cit.).
Ma lo sgravio – hanno chiarito gli Ermellini – è qualcosa di completamente diverso dall’annullamento della cartella da parte di un giudice o dello stesso agente della riscossione, dal momento che esso proviene dall’ente impositore il quale, in tal modo, formalizza la cancellazione della propria pretesa.
Il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate ha, infatti, natura di atto pubblico fidefacente, ed è costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale (Sez. 5, n. 34912 del 07/03/2016).
Ebbene, nel caso di specie, non risultava essere intervenuto alcuno sgravio.
Pertanto la doglianza difensiva con la quale il ricorrente aveva dedotto il venire meno della pretesa tributaria traendo spunto dalla decisione della Commissione tributaria di Messina, che aveva annullato la cartella di pagamento anche relativamente all’imposta sul valore aggiunto non versata per l’anno 2013, era errata poiché “non si confrontava col contenuto del provvedimento impugnato.”
In proposito infatti, era stato dato atto che l’annullamento era intervenuto per un vizio formale del procedimento, e che ciò non esplicava appunto influenza sulla pretesa creditoria dell’Amministrazione finanziaria.
Di qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
La redazione giuridica
Leggi anche:
OMESSO VERSAMENTO IVA: L’IMPORTANZA DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE





