Appartarsi in auto con una prostituta può ancora essere reato? Ecco le precisazioni della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12495 del 18 maggio 2017.

Il caso

Un uomo era stato colto appartarsi in auto con una prostituta straniera mentre consumava il rapporto sessuale a pagamento. Il Tribunale di Teramo lo ha condannato a tre mesi di reclusione per aver commesso il reato di “atti osceni”, di cui all’art. 527 cod. pen.
La Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Teramo.

Il ricorso

L’imputato si è così rivolto alla Corte di Cassazione: secondo il ricorrente, infatti, non era stato provato che gli atti compiuti in auto fossero stati percepibili all’esterno e nemmeno era stato provato che gli atti stessi fossero stati commessi sulla pubblica via.
In questo caso, anche il procuratore generale chiedeva che la sentenza fosse annullata, ma solo “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Il giudizio della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione riteneva di dover aderire a quanto evidenziato dal procuratore generale, osservando che, in effetti, il reato di cui all’art. 527 c.p. è stato depenalizzato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016.
All’art. 2 di tale decreto, infatti, è previsto che chi commette “atti osceni in luogo pubblico” non è più responsabile penalmente, potendo il medesimo essere condannato solo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 30.000.

I casi in cui appartarsi in auto con una prostituta è reato

La condotta, infatti, costituisce reato solo se il fatto “è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”.
Nel caso di specie, dunque, poiché non era stato contestato che il fatto fosse stato commesso “nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori”, la Cassazione riteneva che la fattispecie non fosse rilevante dal punto di vista penalistico.
Osservava la Cassazione, in particolare, che, nel caso in esame, era stato solo dato conto del fatto che il ricorrente “era impegnato, in ora notturna, in coito orale con una prostituta a bordo della propria autovettura e sulla pubblica via” ma non vi era “alcuna specificazione in ordine al fatto che l’episodio si sia svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori”.
Ciò considerato, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
 
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1 commento

  1. Qualcuno sostiene che il cliente che riconduce la prostituta nel luogo dal quale è stata prelevata equivale ad una forma di induzione o collaborazione allo sfruttamento della prostituzione e, dunque, secondo tale ragionamento, commette un reato . Orbene, come fa il cliente a sapere se la prostituta con la quale è stato, fa parte di una organizzazione che la sfrutta costringendola in tale attività, oppure è una libera professionista e, dunque, non solo non è sfruttata ma, anzi, può essere essa stessa a far profitto sfruttando le esigenze psicofisiche del cliente pretendendo compensi di sicuro esorbitanti se rapportati all’impegno prestato? Per quanto riguarda il reato di atti osceni in luogo pubblico, vi è da chiarire perché considerarli tali, dal momento che la valutazione risulta soggettiva. Di norma è bene consumare un atto sessuale in luogo appartato, non tanto per temere la valutazione di chi eventualmente è interessato alla scena, ma per far si che la coppia non venga disturbata da altri fattori durante un atto tanto impegnativo. Al di la di tutto, comunque, occorre entrare nel merito in modo specifico circa la sensibilità personale del cosiddetto “atto osceno”. Ad es. se mi capitasse di assistere, per caso, ad una scena durante la quale due persone sono impegnate in una copula, chiederei scusa e mi allontanerei per educazione. Diverso sarebbe se assisto ad un atto di violenza sia fisica o anche solo verbale tra due o più persone. Bene, quest’ultima scena la considererei oscena (offensiva) in relazione alla mia sensibilità personale in qualità di componente appartenete ad una società civile. Potrei, dunque, denunciare tali persone per atti osceni in luogo pubblico se l’azzuffata si verificasse in luogo di norma frequentato, specie da minori. E, per finire, se proprio una copula dovesse essere considerata dalla maggioranza delle persone atto osceno, allora non vi è dubbio che l’intera popolazione mondiale ha origine da tali oscenità. Dobbiamo vergognarcene?

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