Arresto in flagranza, legittimo se eseguito da privati

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Secondo la Cassazione, per i reati perseguibili d’ufficio, ogni persona è autorizzata a procedere all’ arresto in flagranza

Ai sensi dell’art. n. 383 del codice di procedura penale, ogni persona è autorizzata a procedere all’ arresto in flagranza per i delitti perseguibili di ufficio.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 13094/2018. Gli Ermellini hanno affrontato il caso di una donna arrestata dai Carabinieri in flagranza dei reati di rapina e lesioni personali.

La rapinatrice era stata bloccata da alcuni cittadini che l’avevano inseguita dopo che questa aveva sottratto una carta Bancoposta a una cliente. Dopo il recupero del maltolto, era stata riportata all’interno dell’Ufficio postale in attesa delle forze dell’ordine, nel frattempo chiamate da un dipendente.

In sede di giudizio per direttissima, il Tribunale di Cosenza aveva respinto la convalida dell’arresto, ritenendo insussistenti i presupposti della flagranza di reato.

I militari intervenuti, secondo il Giudice, non avevano assistito allo svolgimento dell’episodio criminoso; né avevano rinvenuto direttamente il profitto del reato poiché un dipendente dell’ufficio era riuscito a strappare dalle mani dell’imputata la carta rubata.

Il Pubblico Ministero aveva quindi deciso di ricorrere davanti alla Suprema Corte, lamentando l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali.

I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto di accogliere il ricorso, in quanto fondato. Nel caso esaminato, infatti, lo stato di flagranza era determinato dall’inseguimento della rapinatrice da parte della persona offesa e dei testimoni, immediatamente dopo i fatti. Ciò nonostante i Carabinieri fossero intervenuti solo post crimen patratum e senza rinvenire alcuna traccia della consumazione del reato.

Al momento dell’arresto, evidenzia la Cassazione, la donna si trovava dunque nello stato di flagranza  in quanto il fermo non era stato posto in essere dai Carabinieri, ma da privati cittadini, ai sensi dell’art. 383 c.p.p. L’arresto, dunque,  doveva ritenersi legittimamente eseguito. Di qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale.

 

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