La Cassazione si è espressa sul caso di un avvocato che moltiplica i giudizi, valutando se questo si configuri come abuso di strumenti processuali
Un avvocato che moltiplica i giudizi senza che ne ricorrano effettive necessità, sta abusando degli strumenti processuali?
La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 25060/2017 ha fornito chiarimenti a riguardo.
Per i giudici, infatti, l’ avvocato che moltiplica i giudizi abusa degli strumenti processuali.
Nel caso esaminato dalla Cassazione e sul quale i giudici si sono pronunciati, un legale aveva intentato ben cinquantuno diverse cause contro Poste Italiane.
Nei suoi numerosi giudizi, il legale aveva chiesto il risarcimento dei danni derivati dal ritardo, superiore ai dieci giorni, nella consegna di una serie di raccomandate da lui spedite.
Il giudice di prime cure aveva deciso di accogliere la domanda.
In seguito, dopo aver riunito i giudizi, aveva condannato la convenuta al pagamento per ciascuna singola domanda, nonostante fosse riunita, della somma di euro 3,90 (il costo della singola raccomandata), più 600 euro a titolo di responsabilità aggravata, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
In sede di gravame, il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile.
Questo in quanto i motivi di appello non rientravano nei casi tassativi di cui all’art. 339 c.p.c..
Secondo il Tribunale, la riunione di più cause, originariamente separate, non avrebbe fatto venir meno l’autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli.
Non solo.
La sentenza che li aveva definiti, nonostante fosse unica, constava di tante pronunce quante erano quelle riunite e il valore di ciascuna delle cause, nel caso specifico, non violava la soglia fissata dalla legge per il giudizio di equità.
Da qui è nato il giudizio in Cassazione, con cui la società ha lamentato nuovamente la lesione dei principi di buona fede e correttezza.
Per la ricorrente, infatti, c’era stato un abuso del diritto per il fatto l’avvocato abbia agito frazionando il proprio credito in tante cause uguali (ognuna con valore pari al costo della singola raccomandata), ottenendo così un’indebita lievitazione dei compensi in suo favore.
La Cassazione ha ritenuto legittima tale doglianza. Infatti, i giudici hanno specificato che spetti al giudice di legittimità stabilire se la violazione, invocata dalla ricorrente nel giudizio di appello, possa andare o meno a integrare uno dei principi regolatori della materia.
Il Collegio ha poi precisato che la lesione dei principi di correttezza e lealtà processuale invocata, costituisce individuazione di un principio regolatore. Ciò alla luce dell’art. 339 c.p.c., che astrattamente consente di proporre appello avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate nei limiti della sua giurisdizione equitativa.
Pertanto, per i giudici, l’ avvocato che moltiplica i giudizi, a meno che ciò non corrisponda a effettive necessità, commette un abuso degli strumenti processuali.
L’appello, pertanto, è stato dichiarato ammissibile. Dunque, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diverso Tribunale affinché potesse giudicare il merito del gravame.
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