Oggi traggo lo spunto per parlare della causalità efficiente da uno stralcio di una sentenza del tribunale di Taranto che così recita:

“…Quanto infine alla incidenza di eventuali concause, umane o naturali, le stesse escludono il nesso causale soltanto se siano state da sole sufficienti a determinare l’evento (Cass. 21.6.2004 n. 11488 ; Cass. 4.11.2003 n. 16525 in tema di responsabilità medica e più in generale Cass. 10.10.2008 n. 25028 in tema di responsabilità civile e corretta interpretazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.), mentre in presenza di una patologia preesistente o altra concausa naturale, che non sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento lesivo, ma abbia concorso con la condotta colpevole del debitore, deve escludersi la possibilità di ridurre proporzionalmente l’obbligazione risarcitoria dell’autore dell’illecito, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologia di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli ex art. 1227 c.c. e non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile: ne consegue che va affermata la responsabilità del sanitario, a meno che questi non dimostri che lo stato patologico preesistente o la concausa naturale siano stati da soli sufficienti a determinare l’evento lesivo (Cass. 28.3.2007 n. 7577; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. 4.11.2003 n. 16525; Cass. 16.2.2001 n. 2335)”.

Il concetto della concausa naturale e quella umana è ben idonea a integrare il concetto di causalità efficiente in presenza di concause preesistenze o sopravvenute in quanto:

  • È del fatto illecito che va valutata l’efficienza e non della causa naturale quando questa non rappresenti concausa esclusiva/efficiente
  • Sono sempre le conseguenze del fatto illecito che vanno valutate indipendentemente dalle preesistenze naturali che nulla tolgono al danno illecito da risarcire
  • Ergo: “…una comparazione del grado di incidenza eziologia di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli ex art. 1227 c.c”.

Tali precisazioni mi vengono spontanee in quanto spesso leggo sentenze di merito che riducono proporzionalmente l’obbligazione risarcitoria (errando grandemente) anche a motivo di “consulenze tecniche” insensate in termini di scientificità e di causalità giuridica.

Mi sono sempre posto una domanda, esiste differenza tra efficienza causale in sede civilistica e quella in sede penalistica? Che significa il concetto del “più probabile che non” e “dell’oltre ogni ragionevole dubbio?

Superato lo step della connessione causale tra “Fatto” e “danno evento” (in tema di responsabilità medica tra atto medico e lesione – causalità materiale), bisognerà stabilire se tra danno evento e danno conseguenza esiste “nesso di causalità”.

Se prescindiamo dal concetto della perdita di chance (che deve essere seria ed apprezzabile e vige solo in ambito civile) sia in civile che in penale si deve “scorgere” una certezza probabilistica logica (e non statistica) tra due eventi affinchè si possano considerare tra di loro “legati”. In civile tale certezza è quella del “più probabile che non” ed in penale quella “dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.

Leggo spesso relazioni tecniche d’ufficio e perizie (e purtroppo anche sentenze che su tali relazioni poggiano le fondamenta) che giungono alla non colpevolezza/responsabilità senza spiegarne il motivo usando le succitate frasi in modo apodittico e, io aggiungerei, solo per “sentito dire”.

Sia in sede civile che in quella penale il primo step è rappresentato dalla ricerca di una condotta colposa (errore) del medico/i. Nel secondo step va stabilito il nesso di causa tra l’atto medico e la lesione (danno evento). E fin qui è tutto semplice. Il terzo e difficoltoso step è accertare il nesso di causa tra il danno evento e il danno conseguenza in termini di certezza o di elevata probabilità logica.

Adesso ripartiamo dal concetto di causalità efficiente.

Quando una concausa si definisce efficiente? Quando senza di essa l’evento lamentato dal ricorrente/querelante non può verificarsi. Allora se il concetto è quello succitato che differenza esiste tra la causalità civile e penale? Che significa “oltre ogni ragionevole dubbio”? Il termine ragionevole, secondo lo scrivente, non può discostarsi da quello di “efficiente”.

Qual è il ragionevole dubbio che rende “penalmente non rilevante” l’eventuale inadempimento? Quel dubbio che non ha l’efficienza esclusiva a procurare il danno. Quindi come possono uno o più dubbi non ragionevoli inficiare la causalità penalistica se:

  • non esiste concausa esterna capace a procurare il danno lamentato?
  • non esiste certezza processuale che evidenzia un ragionevole dubbio?
  • Se il giudizio si basa solo su leggi statistiche e non su leggi di copertura scientifica adeguata al caso in esame e quindi su probabilità logiche o razionali?

Spesso i giudizi penali si archiviano a motivo di conclusioni medico legali caratterizzate da:

  • leggi statistiche la cui % di probabilità non si avvicina al 100% anche se in presenza di errore terapeutico;
  • assenza di concause esterne con efficienza causale a escludere il nesso;
  • assenza di giudizi controfattuali che potrebbero cambiare gli esiti di un trattamento terapeutico.

Adesso passiamo alla causalità civilistica. Essa si basa sulla regola della preponderanza dell’evidenza, ossia sulla regola del “più probabile che non”.

Ma regola del “più probabile che non” che dice di diverso dalla causalità legata alla “causa/concausa efficiente? Dire che esiste nesso di causa tra un inadempimento medico e un danno alla salute non atteso e ingiusto non significa ammettere che tra i due fatti esiste una causalità efficiente?

Se il nesso di causa è più debole di quello che si definisce “efficiente” non si deve parlare di perdita di chance serie e apprezzabili se viene accertato un errore medico e il nesso di causa tra atto medico e danno evento?

Dunque, se lasciamo da parte il concetto della perdita di chance, la causalità efficiente non può regolare sia il processo civile che quello penale? Nella speranza di essere stato chiaro anche in poche righe, si attendono le riflessioni di giuristi e medici legali in merito alla “causalità efficiente”.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

Assistenza Medico Legale
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