La conciliazione rateale può considerarsi perfezionata solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’importo della prima rata concordata previa prestazione di idonea garanzia

La vicenda

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una s.r.l. un avviso di accertamento per il recupero a tassazione delle maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003, in riferimento al quale aveva accertato maggiori ricavi.

Proposto ricorso avverso l’atto impositivo e dopo aver presentato istanza di conciliazione della lite, la contribuente accettava la proposta formulata dall’Amministrazione che aveva rideterminato i ricavi da euro 391.937,00 a euro 210.422,00 con conseguente obbligo per quest’ultima di corrispondere all’Erario, a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi, la somma complessiva di euro 129.127,73.

I giudici di primo grado, verificata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni formali e sostanziali dell’avvenuta conciliazione dichiaravano l’estinzione del giudizio.

Tuttavia, dopo il pagamento della prima rata di 15.000 euro e di quella successiva di 114.550,16 euro, l’Agenzia delle Entrate – ritenendo che l’accordo conciliativo non si fosse perfezionato – procedeva all’iscrizione a ruolo e alla emissione di cartella di pagamento ai fini della riscossone delle somme originariamente pretese con l’avviso di accertamento e, successivamente proponeva appello incidentale contro la sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio.

La Commissione regionale della Lombardia, rilevato che la conciliazione non si fosse perfezionata in difetto di tempestivo versamento della prima rata e della prestazione di garanzia, rigettava l’appello principale della società contribuente.

Il giudizio di legittimità

La Quinta Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 31248/2019) ha chiarito che la conciliazione tributaria giudiziale non ha natura negoziale ed in particolare, non ha natura di novazione, ma ha natura unitaria, perché comune a tutte le fattispecie a formazione progressiva e procedimentalizzata, ed è caratterizzata dall’identità temporale della sua perfezione; di conseguenza, solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione si estingue il rapporto tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere

Ne discende che la conciliazione rateale – come quella avvenuta nel caso in esame – può considerarsi perfezionata solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale dell’importo della prima rata concordata previa prestazione di idonea garanzia; in caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, non può, di conseguenza, verificarsi l’estinzione del processo tributario per cessazione del materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.

Nel caso in esame era indubbio che la conciliazione fosse stata raggiunta mediante regolamento rateale ed era altrettanto pacifico che la prima rata non fosse stata pagata entro il termine di venti giorni, per cui era evidente che l’iter perfezionativo della conciliazione rateale non si fosse mai compiuto e di ciò la Commissione provinciale si sarebbe dovuta avvedere prima di dichiarare l’estinzione del processo.

La decisione

A tal riguardo, i giudici della Suprema Corte hanno aggiunto che in ipotesi di mancato perfezionamento della fattispecie estintiva, la pronuncia di primo grado che, come nel caso in esame, abbia comunque dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, è appellabile dall’Ufficio, il quale non può essere costretto all’esecuzione di una conciliazione che è sostanzialmente inesistente e, in tal caso, il giudice di appello deve procedere all’esame nel merito del rapporto controverso, non potendo l’Amministrazione finanziaria essere privata della legittima pretesa di far valere il proprio interesse ad una pronuncia sulla pretesa originariamente fatta valere con l’avviso di accertamento.

Con la sentenza impugnata la Commissione regionale della Lombardia, richiamando in motivazione il terzo comma del citato art. 48, aveva correttamente dato atto del mancato perfezionamento dell’accordo conciliativo, ma poi, in dispositivo, aveva respinto l’appello principale della contribuente, confermando implicitamente la dichiarazione di estinzione del giudizio disposta dai primi giudici, che invece, proprio in ragione del mancato perfezionamento della conciliazione, avrebbe dovuto essere riformata.

Sotto questo profilo, stante l’evidente contraddittorietà della motivazione la sentenza è stata cassata.

Avv. Sabrina Caporale

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