Per la soppressione dell’impianto di riscaldamento centralizzato è necessario il consenso unanime di tutti i condomini, pena la nullità della delibera di approvazione

La vicenda

Una condomina aveva impugnato la delibera con la quale l’assemblea di condominio aveva deciso a maggioranza di dismettere il riscaldamento centralizzato, chiedendo in via preliminare, la sua sospensione e nel merito, il suo annullamento.

Il Tribunale di Roma (Quinta Sezione, sentenza n. 15836/2019) ha accolto l’istanza, ritenendo che alla luce dell’attuale quadro normativo, la decisione di dismettere l’impianto termico centralizzato non può essere assunta ad libitum, senza il consenso unanime dei condomini, comportando l’eliminazione di un servizio comune; esso, infatti, implica non una semplice modifica ma la radicale soppressione di un bene ed un servizio comune, integrando una innovazione vietata dall’art. 1120 c.c. (perché “rende inservibile all’uso anche di un solo condomino”).

La trasformazione dell’impianto centralizzato anche senza il consenso unanime dei condomini, e talvolta anche con maggioranze semplificate, non rappresenta una scelta possibile in assenza di circostanze tecniche oggettivo e documentate.

La decisione

Oggi, peraltro, l’adozione dei sistemi di contabilizzazione calore è “obbligatoria”, in forza di norma di rango primario, in quanto intervento stimato “necessario” per il raggiungimento dell’obbiettivo del risparmio energetico; ciò conferma che lo spazio per la dismissione dell’impianto centrale si è ulteriormente ridotto, legittimandosi solo in quelle ipotesi in cui il condominio non possa, per documentate ragioni tecniche, adottare i sistemi obbligatori di contabilizzazione del calore o ai casi in cui ci si trovi in presenza di oggettive carenze dell’impianto comune che non consentano ad una unità immobiliare di poter godere della normale erogazione di calore e non sia possibile intervenire sull’impianto per ovviare alle disfunzioni lamentate.

Con la delibera impugnata la maggioranza rappresentata in assemblea, senza il consenso della minoranza, aveva deciso la soppressione pura e semplice dell’impianto, ed invero, trattandosi di soppressione di fatto di un bene comune, la relativa decisione avrebbe necessitato l’unanimità dei consensi. Pertanto la domanda è stata accolta e per l’effetto, è stata dichiarata nulla la delibera impugnata.

La redazione giuridica

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