La causa di non punibilità non può essere dichiarata rispetto al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone se i rumori molesti rappresentano un “comportamento abituale”

Era stata condannata a pagare un’ammenda di 100 euro per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ai sensi dell’art. 659 del codice penale. La donna aveva proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione stante l’inappellabilità della pronuncia, eccependo, tra gli altri motivi, la non sussistenza del reato, atteso che gli unici soggetti danneggiati dai rumori molesti erano risultati essere i tre condomini abitanti nella palazzina, laddove i rumori erano rimasti circoscritti all’interno di detto stabile. La ricorrente, inoltre, censurava la decisione del Tribunale di non consentire l’applicazione della norma di cui all’art. 131-bis cod. pen., attesa la ritenuta ostatività della condotta in ragione del ripetersi dei rumori.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 33798/2020, ha tuttavia ritenuto di non aderire alla doglianze proposte.

Dal Palazzaccio hanno infatti specificato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio.

Si trattava proprio di quanto accaduto nel caso in esame, atteso che nel ricorso veniva dato atto che le molestie erano percepite dai tre condomini che occupavano la palazzina.

In relazione poi all’esclusione della tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. i Giudici Ermellini hanno evidenziato come la causa di non punibilità non possa essere dichiarata rispetto al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in caso di reiterazione della condotta, come avvenuto nella specie, in quanto si configura un’ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio. Da li il rigetto del ricorso.

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