Quando la riparazione non risulta idonea a rendere un bene conforme a quello che il consumatore intendeva acquistare, o a ripristinarne la conformità originaria, all’acquirente spetta la sostituzione del bene

La vicenda

L’attrice aveva agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della società concessionaria alla sostituzione del veicolo danneggiato con altro della medesima marca e modello; o in via subordinata qualora la sostituzione fosse risultata eccessivamente onerosa, alla riparazione del veicolo oltre al risarcimento dei danni per i disagi subiti e per il noleggio di altro veicolo o, eventualmente alla riduzione del prezzo, o in ultima ipotesi alla risoluzione del contratto di vendita per inadempimento della convenuta, con conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione dell’intero prezzo di acquisto, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Marsala (sentenza n. 325/2019) ha accolto la domanda perché fondata.

Ai sensi dell’art. 1490 c.c., “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”. Mentre secondo l’art. 1494 c.c., “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.

La giurisprudenza

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Sez. II Civile, n. 3042 del 16/02/2015) ha affermato che “in caso di compravendita, grava sul venditore, chiamato dal compratore al risarcimento dei danni, l’onere di fornire la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi della cosa venduta. Il venditore finale dunque risponde del vizio della cosa venduta laddove non dimostri di non averlo occultato intenzionalmente”.

Nel caso in esame, non vi era traccia di tale prova liberatoria. Inoltre, – ha aggiunto il giudice siciliano – «dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, lett. d), che richiama anche dell’art. 115, comma 1 e dell’art. 103, comma 1, lett. d), che definiscono il “produttore”, scaturisce la ratio della disciplina in esame secondo la quale, al fine della protezione del consumatore, è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo».

Le garanzie a tutela del consumatore

In altre parole, la responsabilità è stata estesa anche al fornitore allo scopo di offrire una sempre maggiore garanzia di protezione dell’utente, permettendogli una più facile individuazione del soggetto contro il quale proporre l’azione di risarcimento (D.Lgs. n. 306 del 2005, art. 116, comma 1).

È altresì, pacifico nel nostro ordinamento che – in base al cd. “codice del consumo” (D.Lgs. n. 206 del 2005, recante anche modifiche al codice civile ed entrato in vigore il 23/10/2005) – allorquando la riparazione non possa garantire di apportare le modifiche necessarie e sufficienti a rendere un bene conforme a quello che il consumatore intendeva acquistare, o a ripristinarne la conformità originaria, all’acquirente spetta la sostituzione del bene, consistente – chiaramente – nel rimpiazzo del bene difettoso con un altro bene conforme al contratto ed immune da qualsivoglia vizio, difetto o difformità.

Tale tutela è ancorata ad un principio inviolabile: l’obbligo del venditore di trasferire un prodotto assolutamente immune da vizi e conforme alle aspettative dell’acquirente, in base a quanto disposto dagli artt. 1490 e 1519 bis c.c. e seguenti.

La decisione

Nel caso di specie, dalla perizia espletata in corso di causa era emerso che le riparazioni proposte dalla concessionaria, in particolare la sostituzione del motore alleggerito non avrebbero dato alcuna garanzia in merito alla eliminazione dei difetti al blocco motore. Tale attività non avrebbe dunque garantito il conseguimento della piena funzionalità dell’oggetto della vendita non consentendo di eliminare in toto quei difetti che avevano provocato la totale assenza delle qualità e delle prestazioni abituali che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi dall’autovettura acquistata.

Non potendo dunque disporsi la riparazione tramite sostituzione del motore alleggerito come stragiudizialmente proposto dalla convenuta, l’adito tribunale ha condannato la società concessionaria alla riparazione della vettura tramite sostituzione dell’intero motore affetto da vizi, con motore non alleggerito ma di identiche caratteristiche tecniche munito della apposita garanzia.

Non è stata invece accolta l’ulteriore domanda di risarcimento dei danni proposta dall’attrice per i disagi subiti e per il noleggio di altra autovettura, non essendo stato fornito alcun idoneo riscontro probatorio al riguardo: “non può infatti considerarsi sufficiente a tal fine il mero preventivo di spesa – peraltro privo dell’indicazione di qualsivoglia importo – per il noleggio di altro veicolo”.

La redazione giuridica

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2 Commenti

  1. Ho acquistato una lang rover evoque 4 anni fa con 4600km in questi giorni è uscito un allarme motore chiamo la concessionaria, mi chiedono di portarla da loro dopo qualche giorno sotto diagnosi mi dicono che devo cambiare il motore 17.800euro dopo una sfuriata mi richiamo e mi dicono che la spesa sarà di 6.500euro dopo ancora qualche insulto chiedo il motore guasto ma loro si rifiutano ,la mia domanda è possono farlo?

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