Accolta solo parzialmente la pretesa risarcitoria di una donna, già invalida al 100%, per la caduta dovuta all’arresto brusco dell’ascensore all’arrivo al piano terra dello stabile di un condominio; riconosciuto il concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro
Il condominio non è obbligato a risarcire in toto il danno causato a una persona con disabilità o difficoltà motorie che sia caduta a causa di un arresto brusco dell’ascensore all’arrivo al piano. Lo ha stabilito il Tribunale di Latina con la sentenza n. 634/2020 pronunciandosi sulla domanda di ristoro di una signora caduta proprio per l’arresto violento dell’ascensore al piano terra di uno stabile.
La donna, aveva già un’invalidità al 100%, aveva già subìto altre cadute e camminava con una stampella.
Il Giudice pontino, da un lato ha ritenuto di tenere conto della fattispecie del danno da cose in custodia, disciplinato dall’art. 2051 del codice civile, in quanto la caduta poteva essere stata provocata dal movimento inatteso dell’ascensore che, con tutta probabilità, poteva essere evitato con un’adeguata manutenzione.
D’altro canto però, l’entità del risarcimento doveva essere ridimensionata per via del concorso del danneggiato nel causare il danno.
In base a quanto riportato nella sentenza, infatti, la donna, a causa delle sue precarie condizioni, avrebbe dovuto almeno muoversi con uno strumento di supporto più robusto di una stampella, come ad esempio un deambulatore. In tal caso, l’arresto brusco e improvviso della cabina dell’ascensore non avrebbe provocato la caduta.
Da li la decisione del Tribunale di stabilire, a carico del condominio, un risarcimento non superiore al 30% del danno patito.
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