Il delitto si configura anche quando gli episodi sono reiterati in un arco di tempo molto ristretto, come nel caso di un corteggiamento insistente

Sei mesi di reclusione per stalking. Questa la condanna inflitta a un uomo per aver praticato un corteggiamento insistente nei confronti di una donna. Le molestie reiterate le avevano cagionato un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. Così avevano sentenziato i Giudici di merito.

L’imputato aveva quindi presentato ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione. L’uomo evidenziava che l’accaduto configurava “un corteggiamento non corrisposto”. Ma il suo comportamento sicuramente non poteva ritenersi tale da integrare il reato previsto dall’articolo 612 bis del codice penale.

A suo dire, la condotta nei confronti della donna non era mai stata minacciosa, né tantomeno aggressiva o molesta. Peraltro le sue ‘insistenze’ si erano perpetrate per soli 3 giorni. Un tempo “non sufficiente a scatenare uno stato di ansia grave e perdurante”.

La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 104/2018 ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, sostenendo la correttezza della decisione di merito. La ricostruzione degli avvenimenti effettuata dalla Corte d’Appello è stata ritenuta pianamente attendibile.

Il racconto ha posto in evidenza il crescendo dell’invasività della libertà e della sfera personale della persona offesa da parte dell’imputato.

Tali comportamenti si sono rivelati sempre più ossessivi, con appostamenti, pedinamenti, avvicinamenti anche fisici e apprezzamenti. Di qui lo stato di timore e di ansia ingenerato nella donna, costretta per l’appunto a modificare i propri comportamenti abituali.

Richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità la Cassazione ha specificato che per l’integrazione del reato di atti persecutori non occorre l’accertamento di uno stato patologico. E’ sufficiente, infatti, che i comportamenti in esame “abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”.

I Giudici, inoltre, hanno confermato che il reato si configura anche quando gli episodi sono reiterati in un arco di tempo molto ristretto. E’ sufficiente che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione “sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice”.

 

 

Leggi anche:

LINCIAGGIO VIA FACEBOOK: PUÒ ESSERE CONSIDERATO STALKING?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui