Dei danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, ne risponde sia il condomino titolare del diritto d’uso esclusivo che il condominio in caso di omessa manutenzione
“Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ.”
Lo ha ribadito il Tribunale di Milano (Sez. X 4967/2019) nell’ambito di un procedimento civile instaurato dal titolare di un appartamento posto al 6 piano di un condominio che lamentava i danni subiti per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare.
Nel corso del giudizio il Ctu aveva confermato che dall’8° piano, fuoriusciva una grande quantità d’acqua, che aveva causato allagamenti ai piani 7° e 6°.
“Le infiltrazioni avevano così determinato l’indebolimento ed il deterioramento della tappezzeria presente sulle murature di corrispondenza, la formazione di alonature sul plafone di corrispondenza”, con un danno complessivo stimato in 5.903,90 euro + IVA”.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda risarcitoria, giudicando corresponsabili il condominio e la proprietaria dell’8° piano.
Sul tema sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte ponendo fine ad un contrasto di giurisprudenza inerente sia all’inquadramento della responsabilità, sia alla modalità di ripartizione delle spese.
La responsabilità solidale del condominio
In tal senso, hanno affermato che il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota.
Il riferimento è alla sentenza n. 9449 sentenza del 10 maggio 2016, nella quale le Sezioni Unite: a) hanno confermato la natura extracontrattuale della responsabilità gravante sul condomino titolare del diritto d’uso esclusivo ex art 2051 c.c.; b) hanno dichiarato la responsabilità concorrente del condominio in base alla norma di cui all’art. 1130 c.c., nell’ipotesi in cui l’amministratore abbia omesso di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4 c.c. ovvero nel caso in cui l’assemblea non abbia adottato le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1135, primo comma, n. 4, c.c. ; c) hanno confermato il parametro di divisione delle spese che resta quello di cui all’art. 1126 c.c.
Ne discende una responsabilità di natura solidale, ben potendo il danneggiato agire nei confronti di tutti i responsabili oppure nei confronti del condominio o nei confronti del singolo condomino (“se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”).
La decisione
Quanto al caso in esame, l’attrice aveva convenuto in giudizio soltanto il condominio e il giudice non aveva autorizzato la chiamata in causa della proprietaria del lastrico solare.
Per tali motivi il Tribunale di Milano ha disposto che l’intero debito risarcitorio – quantificato nella somma complessiva di 7.202,75 euro – dovesse essere sostenuto dal condominio medesimo, con la possibilità di agire in regresso nei confronti della proprietaria del lastrico solare, al fine di recuperare la quota di 1/3, che, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, resta a suo carico di quest’ultima.
La redazione giuridica
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