È affetto da nullità derivata il verbale di contestazione che accerti l’eccesso di velocità del conducente se rilevata nel senso opposto di marcia a quello autorizzato con decreto prefettizio

“Qualora il decreto amministrativo autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox (appositamente omologato e sottoposto alla necessaria taratura) lungo il lato di una sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile ad uno di quelli previsti dal citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4, incombe sull’ente proprietario l’obbligo di adottare i necessari adempimenti di garanzia per gli utenti, ossia la preventiva segnalazione dell’installazione dell’apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che lo preannuncia sullo stesso lato e, quindi, per il corrispondente senso di marcia; ciò anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse alle attività di rilevamento”.

Il principio è stato ribadito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione, nell’ambito di una controversia insorta tra il comune di Macchia d’Isernia e un conducente multato per eccesso di velocità.

Nel caso in esame il decreto prefettizio autorizzava l’installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia, quello opposto al lato in cui era stata rilevata l’infrazione.

L’illegittimità derivata del verbale

Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha ritenuto che – difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo – il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 C.d.S., dovesse ritenersi affetto da “illegittimità derivata”, come già statuito dai giudici di merito.

Del resto si tratta di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “in tema di violazioni del codice della strada, il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo”.

La redazione giuridica

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