La distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e postazione di autovelox deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi

La previsione dell’obbligo della preventiva informazione agli automobilisti circa la presenza di una postazione di autovelox “non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi”.

Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 25690/2020 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista che si era visto rigettare l’opposizione alla sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti per eccesso di velocità, con contestuale sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’uomo lamentava, tra gli altri motivi, che il giudice di merito avesse omesso di considerare che il verbale impugnato non conteneva alcuna indicazione circa l’installazione della segnaletica di preavviso della postazione di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la censura inammissibile.

Lo stesso ricorso, infatti, dava atto che nel verbale di contravvenzione era stata indicata la presenza di “… cartello di preavviso posizionato a mt. 800”. Tale circostanza, riconosciuta anche dal ricorrente, evidenziava il rispetto della norma di cui all’art. 4 del D. L. n. 121 del 2002, posto che il primo comma di tale disposizione prevede soltanto che agli automobilisti venga data informazione circa la presenza della postazione di rilevamento della velocità, senza alcuna indicazione circa la modalità di detta informazione né tantomeno la previsione di uno spazio minimo che debba intercorrere tra lo strumento di avviso e la postazione stessa.

Nel caso specifico, quindi la presenza del cartello di preavviso ed il suo posizionamento ad una distanza congrua dalla postazione, sufficiente a consentire all’automobilista di diminuire la velocità senza pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, emerge dal verbale di contravvenzione ed è comunque confermata dallo stesso ricorrente.

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