Respinto il ricorso di un automobilista che contestava il posizionamento dell’autovelox su un tratto stradale che non presentava le caratteristiche previste per la rilevazione elettronica della velocità

Con l’ordinanza n. 25688/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un automobilista che si era visto comminare una sanzione amministrativa per eccesso di velocità, rilevato da un apparecchio autovelox sito su un tratto di strada extraurbana.

A detta dell’opponente il tratto stradale in questione non presentava le caratteristiche previste per la rilevazione elettronica della velocità e per poter essere ricompreso nell’ambito delle strade sulle quali è autorizzato tale metodo di rilevazione. Argomentazioni, queste ultime, che tuttavia erano state rigettate dai dai giudici del merito.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente eccepiva che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto l’idoneità del tratto di strada sul quale era posto l’autovelox ad essere inserito nell’elenco prefettizio di strade e tratti stradali sui quali si possono installare apparati di rilevazione della velocità. A suo dire, infatti, il tratto stradale in questione non presentava la banchina, elemento invece necessario ai fini dell’inserimento nel predetto elenco prefettizio.

I Giuidici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire al motivo di doglianza in quanto inammissibile.

Dal Palazzaccio hanno chiarito che “la banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”. Essa “serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di non recare intralcio al traffico veicolare”

Non è prevista, quindi, una larghezza minima o massima della banchina, né vengono descritte in dettaglio le sue caratteristiche strutturali: quel che rileva è che si tratti di “… uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni”.

Nel caso in esame il giudice di secondo grado aveva correttamente ritenuto che dalla documentazione fotografica in atti, emergesse chiaramente “la presenza di un’unica carreggiata dotata di una corsia per senso di marcia, nonché di (seppur talvolta ridotti ed incostanti ma, comunque, diffusamente presenti) spazi tra il margine della carreggiata ed un marciapiede o uno spartitraffico o un ciglio interno della cunetta, ovvero di banchine”.

Per la Cassazione trattasi di accertamento di merito, incensurabile in sede di legittimità mediante il quale il Tribunale aveva ritenuto sussistente, in concreto, lo spazio adibito a banchina, e quindi gli elementi richiesti per l’inserimento del tratto di strada interessato dalla rilevazione elettronica della velocità nell’elenco prefettizio di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. n. 121 del 2002, convertito in Legge n. 168 del 2002.

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