Il Giudice del merito aveva confermato la validità del verbale per violazione dei limiti di velocità rilevato tramite autovelox

“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza”. E’ il principio ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 23953/2020.

I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un’azienda, quale proprietaria di un veicolo,  contro la decisione con cui il Tribunale, in riforma della sentenza di prime cure, confermava la sanzione irrogata dalla Polizia stradale al legale rappresentante della ditta, ai sensi dell’articolo 142, comma 8, del codice della strada, per superamento del limite di velocità.

Il Giudice dell’appello, in particolare, aveva ritenuto che il verbale fosse valido in quanto era la mancata indicazione del limite di velocità esistente sui tratti di strada di interesse era irrilevante, essendo il limite indicato nel codice della strada.

Inoltre, non sarebbe stata necessaria la segnalazione della presenza dell’apparecchiatura 400 metri prima del punto di accertamento poiché il d.m. del 15 agosto 2007 richiede una distanza non superiore a 4 km tra il segnale che indica la presenza del dispositivo di rilevamento e quest’ultimo.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la parte ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che l’Amministrazione non avesse fornito prova della segnalazione della postazione di controllo. In particolare, deduceva l’erroneità dell’affermazione circa la non necessarietà della segnalazione della postazione di controllo della velocità.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondata l’argomentazione proposta. Nel caso in esame, infatti,  a fronte della contestazione da parte del ricorrente dell’omessa menzione, nei verbali di contestazione, della presenza della segnalazione della postazione di controllo, da un lato non risultava che l’amministrazione avesse fornito alcuna prova della sua esistenza e, dall’altro, il Tribunale aveva fondato l’accoglimento dell’appello dell’amministrazione medesima sulla non necessità di segnalazione della presenza dell’apparecchiatura di controllo almeno 400 metri prima del punto di accertamento, omettendo del tutto di valutare la sussistenza o meno della suddetta prova dell’esistenza della segnalazione della postazione di controllo.

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