Quali sono i criteri di divisione del trattamento di reversibilità tra due persone aventi entrambe i requisiti per la relativa pensione?

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.

Inoltre, occorre valutare ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.

Lo ha ribadito, ponendosi in linea con la giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25656/2020.

Nel caso in questione la Corte d’appello aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale rideterminando la quota della pensione di reversibilità spettante alla coniuge divorziata (fissata in primo grado nel 35%), nella maggior misura del 40%, attribuendo alla coniuge superstite e al figlio minorenne la restante quota del 60%.

Non soddisfatta, la coniuge divorziata si era rivolta alla Suprema Corte eccependo che il Collegio territoriale non avesse tenuto nella debita considerazione circostanze rilevanti al fine di pervenire ad una decisione rispondente ai criteri di legge.

Dal Palazzaccio, tuttavia, hanno ritenuto il motivo di doglianza inammissibile. La Corte territoriale, infatti, aveva correttamente ponderato la durata della convivenza matrimoniale con quella dei due matrimoni nella determinazione delle quote di rispettiva pertinenza tra le parti, così come le condizioni economiche e patrimoniali e le opportunità di lavoro delle due contendenti.

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