Rigettata la domanda risarcitoria per danno da perdita parentale dei familiari di un vagabondo per inesistenza dei rapporti familiari

Il Tribunale di Roma (sez. XIII civile, sentenza 06/03/2019) rigetta la domanda di danno parentale avanzata dai familiari di un clochard a seguito del decesso di quest’ultimo sulla base della inesistenza  di tutti quegli elementi che dovrebbero consentire di identificare nel rapporto tra le parti i connotati tipici della famiglia.

E’ da escludere che la perdita del prossimo congiunto possa aver realmente arrecato una alterazione nel sistema di vita dei familiari superstiti  di un vagabondo che non frequentava i propri parenti.

Osservano al riguardo i Giudici di legittimità che «si deve considerare il profilo dinamico-relazionale, unitamente alla sofferenza interiore patita dal soggetto, quali articolazioni costitutive del danno da perdita del rapporto parentale».

Ciò che rende fondata la pretesa risarcitoria e consente ad un simile pregiudizio di superare il vaglio di meritevolezza è unicamente la prova di uno sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita del legittimato attivo.

Non rappresenta condizione sufficiente la mera allegazione di circostanze che dimostrino la perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità.

Per tali ragioni, al fine di consentire un’adeguata personalizzazione del danno, sull’attore incombe la ricostruzione, in maniera specifica, degli elementi circostanziali espressivi di una sofferenza soggettiva straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa a un evento simile.

Tra gli elementi che è onere del danneggiato addurre a fondamento della relativa richiesta risarcitoria figura il dato concreto della sua vicinitas rispetto alla vittima, nonché la prova che l’affectio –con quest’ultima intercorrente nel periodo antecedente al sinistro – fosse di intensità tale da aver contribuito ad alimentare quel clima di scambievole solidarietà che tipicamente connota la famiglia, intesa come società naturale.

Inoltre il danno da rottura del legame parentale esige la prova di un radicale cambiamento verificatosi nello stile di vita del familiare superstite.

Il Tribunale rigetta la domanda degli attori  in quanto non hanno allegato prove a sostegno della ricorrenza di situazioni – pregresse e/o successive al sinistro – atte a far ritenere che il pregiudizio dagli stessi sofferto potesse considerarsi diverso e maggiore rispetto ad altri casi in cui la perdita parentale si fosse, invece, realizzata in un clima di assoluto disinteresse.

Non sussistono i presupposti che identificano nel rapporto tra le parti i connotati tipici della famiglia (tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Costituzione e intesa come il luogo in cui trovano piena e libera esplicazione le attività realizzatrici di ciascun componente).

Per tali ragioni il Giudice ha escluso che la perdita del congiunto abbia arrecato alterazioni delle abitudini di vita  dei congiunti.

Avv. Emanuela Foligno

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