Il licenziamento irrogato per motivi ritorsivi nei confronti del lavoratore è nullo per motivo illecito ex art. 1345 c.c.
“La nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c., richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente”. Tale è il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sezione lavoro, sentenza n. 9468 del 4 aprile 2019).
Quando il lavoratore deduce l’illegittimità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica dei fatti allegati a sostegno richiede l’accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c., richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente.
Il lavoratore, assunto con un periodo di prova di quattro settimane, veniva licenziato una prima volta per mancato superamento della prova a distanza di otto settimane dall’assunzione. A seguito di contestazione del lavoratore, la società, avvedutasi dell’errore, revocava il licenziamento per poi comminarlo nuovamente a distanza di pochi giorni “per riorganizzazione aziendale con soppressione della figura di addetto alle relazioni commerciali con l’estero”.
Da tali circostanze il Giudice di merito deduceva il carattere ritorsivo del licenziamento, precisando che, ai fini della legittimità dello stesso, non è sufficiente che i compiti espletati dal lavoratore siano distribuiti ad altri, ma è necessario che il riassetto sia diretto a fronteggiare effettive situazioni sfavorevoli non contingenti e idonee a giustificare un piano di riorganizzazione aziendale.
Il datore di lavoro impugnava la sentenza sostenendo che il licenziamento veniva espressamente basato sull’esigenza tecnica di effettivo mutamento del settore organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione di lavoro con redistribuzione dei compiti all’interno dell’azienda, senza assunzione di nuovo personale.
La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui: “in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la sua legittimità, che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità; in caso di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento, per accordare la tutela che l’ordinamento riconosce, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. L’esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest’ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale”.
Affinché resti escluso il carattere determinante del motivo illecito ex art. 1345 c.c., chiariscono gli Ermellini, non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi l’esistenza d’un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest’ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito parimenti emerso all’esito di causa.
Conseguentemente non è corretta la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale la soppressione di un posto di lavoro motivata da ragione economiche, anche eventualmente giustificate dall’esigenza di una riduzione dei costi o comunque di una migliore redditività dell’impresa, non potrebbe integrare il giustificato motivo oggettivo del licenziamento ove non sia dimostrata, a sostegno di tale soppressione, l’esistenza di una crisi aziendale.
Il Giudice di Merito ha svolto un errato giudizio di comparazione o di bilanciamento tra le circostanze allegate dal lavoratore a sostegno del motivo illecito e i fattori prospettati dal datore a giustificazione del licenziamento, anziché applicare le regole sul riparto dell’onere probatorio e seguire l’ordine logico degli accertamenti.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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