Per la Cassazione, nella quantificazione del ristoro per la compromissione della funzione sessuale in seguito a ernioplastica, il danno biologico, quello morale  e quello dinamico-relazionale costituiscono componenti dell’unitario danno non patrimoniale

Aveva convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguito ad intervento di ernioplastica in termini di compromissione della funzione sessuale. Il Tribunale adito, previo riconoscimento del nesso di causalità con la condotta negligente del medico e dell’esistenza di un danno biologico nella misura del 35-40%, aveva liquidato in favore dell’attore € 61.981,85 a titolo di danno patrimoniale, € 200.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed €12.000,00 per invalidità temporanea, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte d’appello aveva accolto, tuttavia, l’appello incidentale della controparte, riducendo il danno biologico alla percentuale del 35% ed il danno non patrimoniale ad € 170.443,00. Il Giudice del gravame aveva infatti osservato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, sulla base delle nuove Tabelle del Tribunale di Milano, si era proceduto ad un aumento dell’originario punto tabellare in modo da includervi la componente già qualificata in termini di danno morale, che risultava così compreso nel danno biologico, e che, quanto alla lamentata mancata personalizzazione relativamente all’asserita compromissione della funzione sessuale, non risultava dedotta alcuna specifica circostanza ed eccezionale suscettibile di aggravare il danno, mentre la sofferenza psichica era componente del danno biologico e non ulteriore pregiudizio esistenziale (peraltro la lamentata incapacità di procreare non era clinicamente accertata e vi incideva pesantemente una componente psicogena tale da frustrare la seppur ridotta ma comunque sussistente fertilità).

La Corte territoriale, inoltre, aveva evidenziato che, pur derivando la sindrome depressiva dall’evento lesivo cagionato, non vi era prova del collegamento causale fra i postumi e l’incapacità di lavoro e che le lesioni fisiche, limitate alle disfunzioni dell’apparato genitale, non erano astrattamente in grado di frustrare irrimediabilmente la capacità lavorativa, anche considerando la pregressa attività svolta nel settore pubblicitario, né poteva a ciò considerarsi verosimilmente idonea la sindrome ansioso-depressiva.

Nel ricorrere per cassazione l’uomo eccepiva, tra gli altri motivi, che il danno morale, in quanto sofferenza soggettiva, è autonomamente risarcibile.

Ma la Suprema Corte, con la sentenza n. 17663/2020 ha ritenuto la doglianza inammissibile. Per gli Ermellini, infatti, il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell’unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale.

Di conseguenza, in caso di mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, occorre che il ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza, non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato in applicazione delle cosiddette “tabelle di Milano”, delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come “danno biologico”, risultando, in difetto, inammissibile la censura atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle. Nel caso in esame, la censura non era stata articolata nei termini indicati, ma puramente e semplicemente nei termini di mancata autonoma determinazione del danno morale. Da li il rigetto del ricorso.

La redazione giuridica

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