Accolto il ricorso del conducente e terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un tamponamento, per il risarcimento del danno da lesioni micropermanenti

In tema di risarcimento del danno da lesioni micropermanenti, “l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico”. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17692/2020 pronunciandosi sul ricorso del conducente e del terzo trasportato di un veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale.

I due, ritenendo insufficiente il risarcimento ottenuto per via stragiudiziale dall’assicurazione del veicolo responsabile del tamponamento avevano agito in giudizio al fine di ottenere l’integrale ristoro del danno subito. L’espletata CTU aveva accertato la sussistenza, in capo ai due attori, di un danno biologico permanente (1,5-2%) e temporaneo (41 gg), liquidandone l’ammontare in complessivi euro 2.109,00 per ciascuno, nonché la sussistenza di un danno patrimoniale, limitatamente alle documentate spese per diagnosi e terapia concernenti le lesioni di natura temporanea.

In sede di appello, tuttavia, il Giudice aveva riformato la decisione di primo grado rilevando che, in base all’art. 139, comma 2, d.lgs 209/2005, la risarcibilità del danno biologico per lesioni di lieve entità doveva ritenersi subordinata alla sussistenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo e nel caso di specie i postumi lamentati non risultavano invece corroborati da alcuna verifica clinica strumentale.

Lo stesso CTU, invero, aveva dichiarato che le individuate lesioni erano state “clinicamente- visivamente rilevate”, e che le stesse non erano “propriamente suscettibili di accertamento strumentale di uso convenzionale”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte i ricorrenti denunciavano violazione o falsa applicazione dell’art. 139, comma 2, cod. assicurazioni, come modificato dall’art. 32, comma 3, ter L. 27/12 ed innovato dall’art. 1, comma 19, L. 124/2017, dolendosi che il Tribunale non avesse ritenuto che, “in base alla detta disposizione, il danno biologico permanente per lesioni di lieve entità deve essere risarcito non solo quando la lesione emerge da un accertamento medico clinico strumentale obiettivo, ma anche quando la stessa sia oggettivamente percepita dal medico legale in sede di esame obiettivo/visivo (visita medica), vale a dire mediante ispezione (vista), palpazione (tatto), auscultazione e percussione (udito)”.

Gli Ermellini hanno ritenuto di aderire alla doglianza proposta evidenziando come il Giudice a quo avesse erroneamente ritenuto irrisarcibili i lamentati postumi permanenti solo perché “non corroborati da alcuna verifica clinico-strumentale” benché le lesioni stesse “siano state clinicamente-visivamente rilevate”.

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