In tema di responsabilità extracontrattuale il danno cagionato dallo scontro con animali selvatici in circolazione è risarcibile ex articolo 2052 c.c. e non ex articolo 2043 c.c.
Il conducente conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, la Regione Abruzzo al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro determinato dallo scontro con animali selvatici in circolazione, nello specifico due cervi.
Il giudice di Pace riconosceva la responsabilità della Regione condannandola al risarcimento del danno subito dall’autovettura.
La Regione ricorreva in Cassazione per la riforma della sentenza di primo grado, adducendo quale unico motivo il fatto che la responsabilità aquiliana per danni causati dalla fauna selvatica andrebbe ascritta unicamente alle Province, in quanto ad essa spetta l’esplicazione delle funzioni amministrative e di gestione della fauna nell’ambito del loro territorio.
Si costituiva, dunque, in giudizio il conducente deducendo che tale responsabilità, in astratto gravante sulle province, in concreto non lo è perché la regione Abruzzo non ha mai provveduto a dare le opportune deleghe sulla materia alle Province.
Decideva la Corte, tenendo presente che la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e che l’articolo 2052 c.c. non deve essere interpretato in senso restrittivo, assumendo che le sue previsioni siano applicabili ai soli animali domestici.
La ratio desumibile è che responsabile dei danni commessi dall’animale selvatico sia chi ne ha la custodia. Il riferimento è dunque alla proprietà e all’utilizzo, dal quale si trae una UTILITAS, che non necessariamente deve essere di natura patrimoniale.
Poiché dunque in principio la competenza originaria è assegnata alle Regioni ad esse deve essere imputata anche la responsabilità. La Suprema Corte di Cassazione quindi, con l’ordinanza n. 13848/2020, rigettava il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo e confermava quanto disposto dal giudice di primo grado.
Avv. Claudia Poscia
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