Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro l’annullamento delle cartelle di pagamento destinate a una Srl notificate via Pec in formato CADES

In tema di notifica delle cartelle di pagamento non sussiste alcun obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, in cui il file generato si presenta con l’estensione finale “p7m”, rispetto alla firma digitale in formato PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto “nomefile.pdf”. Lo ha chiarito la Suprema Corte nell’ordinanza n. 14402/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato dall’Agenzie delle Entrate contro la decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in conferma della pronuncia della Commissione Tributaria di Avellino,  accoglieva l’opposizione di una Srl a avverso una comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria.

L’Agenzia delle Entrate, nel rivolgersi alla Cassazione evidenziava come non fosse controverso che le cartelle sottese al preavviso impugnato fossero state notificate alla società contribuente via pec.

Secondo la CTR la notifica di dette cartelle sarebbe stata nulla in quanto il file contenente la cartella aveva un’estensione “pdf” anzicché “p7m”, ritenendo che solo quest’ultima fosse in grado di garantire l’integrità del documento trasmesso, l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto. Al contrario, a detta della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che le firme digitali del tipo cades e del tipo pades fossero equivalenti, si da essere entrambe ammissibili.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto di aderire alla doglianza delle Entrate, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

La Cassazione ha infatti confermato che “anche la busta crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, si che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le opportune verifiche, anche con riferimento al diritto comunitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, nella dottrina e nella prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell’UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l’equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamento, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf””.

Pertanto si doveva ritenere che le 11 cartelle di pagamento, costituenti il presupposto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata dalla società contribuente, fossero state ad essa regolarmente notificate a mezzo pec.

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