In caso di ritiro di una cartella di pagamento da persona convivente del destinatario non serve la successiva raccomandata informativa
Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Lo ha chiarito la Suprema Corte nell’ambito di una controversia relativa all’impugnazione degli estratti di ruolo relativi a tre cartelle di pagamento notificate a un contribuente. Nello specifico, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione avevano presentato ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello proposto dall’intimato avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando l’irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento in quanto effettuate direttamente a mezzo posta a persona diversa del destinatario.
Le ricorrenti, nello specifico, deducevano che la CTR avesse erroneamente ritenuto necessario, ai fini del completamento della procedura notificatoria di consegna della raccomandata postale contenete le cartelle di pagamento a familiare convivente del destinatario, l’invio della raccomandata informativa.
La Suprema Corte, che si è pronunciata sul caso con la ordinanza n. 12470/2020, ha ritenuto il motivo manifestamente fondato.
Nella specie era incontroverso – rilevano dal Palazzaccio – che l’agente della riscossione avesse provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale delle cartelle di pagamento emesse sulla base dei ruoli oggetto di impugnazione.
Risultava, inoltre, dagli atti processuali, e segnatamente dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali di spedizione della cartelle di pagamento, che le stesse erano state consegnate, una, al figlio e, le altre due, alla figlia del contribuente destinatario delle stesse.
I Giudici Ermellini hanno quindi ribadito il principio secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” .
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