La Cassazione ha verificato la tempestività dell’appello proposto nei confronti di una sentenza di primo grado, che era stato dichiarato inammissibile, per tardività, dalla Corte territoriale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52069/2019, si è pronunciata sulla tempestività dell’appello proposto da un uomo avverso la sentenza con cui il Tribunale di Fermo lo aveva condannato alla pena di giustizia. Appello che era stato dichiarato inammissibile, per tardività, dalla Corte territoriale di Ancona in quanto – secondo il Giudice di secondo grado – avrebbe dovuto essere proposto entro il 16 aprile 2018, mentre è stato depositato soltanto il 19 aprile 2018.

Nel ricorrere per cassazione, l’imputato denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, ai fini della tempestività dell’impugnazione spedita a mezzo posta, occorreva avere riguardo alla data di spedizione della raccomandata. Quest’ultima risultava inviata il 16 aprile 2018, nel pieno rispetto, dunque, del termine di impugnazione indicato dalla Corte di appello.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.

Ai sensi dell’art. 583 cod. proc. pen. – chiariscono dalPalazzaccio – è pacifico che “le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”. In tal caso l’impugnazione “si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata”.

Nel caso in esame, quindi, risultava corretta l’affermazione del ricorrente secondo cui occorre avere riguardo alla data di spedizione della raccomandata, e non a quella di pervenimento dell’atto presso l’ufficio giudiziario come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello.

La Cassazione ha quindi specificato il calcolo dei termini.

La sentenza appellata è stata pronunciata il giorno 1 dicembre 2017, con motivazione riservata nel termine di novanta giorni ex art. 544, comma 3 cod. proc. pen. ; detta motivazione è stata tempestivamente depositata l’ultimo giorno utile, vale a dire il 10 marzo 2018; l’appello doveva essere proposto, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., entro il quarantacinquesimo giorno dal 1° marzo 2018 e dunque entro il 15 aprile 2018 (domenica), scadenza che, coincidendo con un giorno festivo, subisce la proroga al giorno successivo giusta il dettato dell’art. 172, comma 3, cod. proc. pen..

È quindi tempestivo l’appello, sottoscritto dal difensore dell’imputato e spedito al Tribunale di Fermo il 16 aprile 2018, a mezzo raccomandata.

La redazione giuridica

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