Un contribuente in causa con il Fisco ha chiesto di avvalersi del meccanismo previsto dal d.l. 23/10/2018, in materia di definizione agevolata delle cause ancora pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto fiscale

La pronuncia è la n. 1530/2019 emessa dai giudici della Sesta sezione civile della Cassazione. Si tratta di una ordinanza interlocutoria con la quale i giudici della Suprema Corte hanno rinviato la causa intercorsa tra l’Agenzia delle entrate e un contribuente, avente ad oggetto la materia dei tributi, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto fiscale (d.l. 23/10/2018), convertito con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018.

La decisione è giunta in seguito alla dichiarazione del contribuente con la quale aveva manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23/10/2018.

Si tratta del D.L contente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziari”.

Il Titolo I, Capo I del citato decreto reca disposizioni in materia di pacificazione fiscale ed, in particolar modo, l’art. 6 detta le norme sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, prevedendo la facoltà per il contribuente di chiudere le controversie pendenti con l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, solo a seguito di sua espressa richiesta.

Tale facoltà è prevista anche per i giudizi pendenti in Cassazione e anche a seguito di rinvio; inoltre la richiesta può essere avanzata anche dal soggetto subentrato al contribuente, nella controversia o chi ne ha la legittimazione.

La definizione agevolata consiste nel pagamento di una somma di importo pari al valore della controversia. Tale valore è definito dal comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Inoltre, nello stesso articolo 6 del decreto fiscale citato, si chiarisce che nel caso in cui nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, l’Agenzia delle entrate, risulti essere la parte soccombente, le controversie possono essere definite con il pagamento o della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; o, se si tratti di soccombenza pronunciata in secondo grado, di un quinto del valore della causa.

Ebbene, nel caso in esame, il contribuente aveva manifestato la volontà di avvalersi di tale meccanismo di pacificazione fiscale, e pertanto la Cassazione ha sospeso la causa come per legge.

La redazione giuridica

 

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