Il DPCM pubblicato sulla GU n. 188 ha modificato i termini di versamento per i titolari di partita Iva che richiedeva il pagamento della doppia rata ad agosto

Tireranno un sospiro di sollievo i liberi professionisti per il rinvio del pagamento della doppia rata per le partite iva.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto, infatti, è stato pubblicato il DPCM che ha modificato i termini di versamento delle imposte per i titolari di partita Iva e la relativa doppia rata di agosto.

Le principali novità apportate dal provvedimento riguardano la riduzione delle rate da cinque a quattro e – appunto – il conseguente cambiamento dei termini di scadenza, ricadenti entrambi al 20 agosto.

Queste modifiche comportano anche la riduzione del tasso d’interesse a causa delle istruzioni errate per il calcolo della terza rata.

Il provvedimento, pur sollecitato da tempo, crea non pochi problemi.

Questo per due motivi.

In primis, perché emanato proprio quando gli studi professionali che si occupano di materia fiscale sono chiusi. In secondo luogo, perché chi deve modificare i software per il nuovo calcolo rateale non riuscirà a farlo in tempo per consentire ai contribuenti di aderire a questo regime.

Molti, visto che il nuovo piano rateale è una mera facoltà, preferiranno completare il pagamento delle imposte con le vecchie scadenze. Il decreto potrebbe quindi non ottenere i risultati sperati.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 10 agosto, ha sancito la “Modifica dei termini di versamento per i soggetti titolari di partita IVA”.

È stato quindi stabilito quanto segue.

Per l’anno 2018, i soggetti titolari di partita IVA tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quella in materia di imposta regionale sulle attività produttive, che optano per il pagamento rateale, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, possono effettuare i versamenti, previa maggiorazione dello 0,40 percento a titolo di interesse corrispettivo, in rate mensili di pari importo.

Le scadenze previste per tali pagamenti sono:

  • 20 agosto 2018;
  • 17 settembre 2018;
  • 16 ottobre 2018;
  • 16 novembre 2018.

La fonte legislativa che attribuisce al Presidente del Consiglio questo potere di proroga è l’art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

In base a questo, “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto.”

Dunque, il decreto modula diversamente le rate mensili relative ai versamenti delle imposte (IRPEF, Ines, IRAP) del 2017, dei contributi e dell’Iva annuale.

In questo modo, i pagamenti sono così distribuiti secondo le nuove scadenze del 20 agosto, 17 settembre, 16 ottobre e 16 novembre, in sostituzione dei versamenti precedentemente previsti al 20 agosto, giorno del pagamento della doppia rata.

Il 17 settembre era prevista la terza, il 16 ottobre la quarta e il 16 novembre la quinta e ultima.

Il mutamento più significativo riguarda quindi il pagamento della seconda rata, che non deve essere corrisposta il 20 agosto, ma il 17 settembre e che le rate da cinque si riducono a quattro.

Oltre a questo, il contribuente o il professionista incaricato dovranno anche procedere al nuovo calcolo degli interessi.

Questi saranno calcolati non più nella misura dello 0,33% visto che le istruzioni per il calcolo della terza rata sono errate, ma nella misura corretta dello 0,29 %.

Nessun problema invece per le rate in scadenza al 20 agosto, che non sono gravate da interessi ulteriori.

In questo caso, la sospensione feriale è disposta a regime dal comma 11-bis, dell’art. 37, dl 223/2006, convertito nella legge 248/2006 ed è riferibile al pagamento di tutti i debiti tributari e ai relativi interessi.

 

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