Ex dipendenti dei Consorzi agrari, la perdita di chance per mancata ricollocazione va provata

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L’obbligo della Regione di attivare una procedura di ricognizione per la ricollocazione degli ex dipendenti dei Consorzi agrari non equivale a un diritto automatico all’assunzione. Di conseguenza, il lavoratore che chiede il risarcimento per perdita di chance deve dimostrare non soltanto l’inerzia o il ritardo dell’amministrazione, ma anche che la procedura tempestivamente avviata avrebbe offerto una concreta e seria possibilità di ottenere un posto di lavoro.

È questo il principio valorizzato dalla Sezione Lavoro della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso degli ex dipendenti, ritenendo non provata la probabilità concreta di ricollocazione (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 15 ottobre 2026, n. 26928).

La vicenda

La controversia riguardava alcuni ex dipendenti del Consorzio agrario di Caserta e del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, collocati in mobilità dopo la cessazione dei rapporti di lavoro.

I lavoratori avevano chiesto alla Regione Campania il risarcimento dei danni che ritenevano conseguenti al tardivo avvio della procedura prevista dalla disciplina speciale. Secondo la loro prospettazione, la Regione avrebbe omesso o ritardato la ricognizione dei posti disponibili, compromettendo la possibilità di essere ricollocati presso la stessa amministrazione o presso altri enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo.

Il Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Napoli aveva invece riformato la decisione, escludendo che fosse stata dimostrata sia la colpa della Regione sia la concreta probabilità che i lavoratori sarebbero stati assunti se la ricognizione fosse stata avviata tempestivamente.

Ricognizione e assunzione sono due cose diverse

Il primo chiarimento riguarda la portata dell’obbligo regionale.

La disciplina applicabile distingue tra l’attività di ricognizione e individuazione delle modalità di ricollocazione, da un lato, e l’eventuale assunzione, dall’altro. La Regione è tenuta ad attivare l’istruttoria, individuare le possibilità occupazionali e adottare una decisione espressa e motivata. Non è però automaticamente obbligata ad assumere gli ex dipendenti dei Consorzi agrari.

Le eventuali assunzioni avrebbero dovuto essere effettuate dai soggetti individuati all’esito della ricognizione, nel rispetto dei requisiti richiesti, delle esigenze organizzative e dei vincoli finanziari.

La distinzione era già emersa nella giurisprudenza amministrativa, che aveva riconosciuto l’obbligo della Regione di provvedere sull’istanza di attivazione della procedura, escludendo però che tale obbligo comportasse necessariamente la ricollocazione degli interessati. L’amministrazione doveva verificare la sussistenza dei presupposti e delle concrete condizioni per procedere.

Anche la Cassazione ha sottolineato, in una vicenda relativa alla ricollocazione di dipendenti di un Consorzio agrario presso un ente pubblico, che la disciplina speciale non configura un trasferimento automatico del rapporto di lavoro: l’operazione presuppone una manifestazione di interesse del lavoratore e una verifica di idoneità da parte dell’ente destinatario (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 12768 dell’11 maggio 2023).

La perdita di chance non coincide con il diritto al posto

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda la prova del danno.

La perdita di chance non coincide con la perdita certa di un posto di lavoro. Riguarda invece la perdita di una concreta possibilità di conseguire un risultato favorevole. Per questo motivo non è necessario dimostrare che l’assunzione sarebbe stata sicura, ma occorre provare che la possibilità fosse seria, apprezzabile e riferibile a una specifica opportunità lavorativa.

Nel caso degli ex dipendenti dei Consorzi agrari, la prova era particolarmente complessa perché non risultava individuato un unico soggetto obbligato all’assunzione. La ricollocazione avrebbe potuto riguardare una pluralità di enti pubblici e privati, selezionati dopo l’attività ricognitiva.

I lavoratori avrebbero quindi dovuto indicare, con riferimento alle singole posizioni, quali enti avrebbero potuto assumere, quali posti fossero effettivamente disponibili, quali requisiti possedessero e perché avrebbero avuto una probabilità concreta di essere scelti rispetto agli altri aspiranti.

Non bastava dimostrare che la Regione avesse tardato nell’attivazione della procedura o che fossero emersi posti vacanti. Occorreva provare anche che gli enti individuati avrebbero proceduto alle assunzioni e che proprio i ricorrenti avrebbero avuto una probabilità seria di ottenere il posto.

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il danno da perdita di chance può essere liquidato soltanto dopo avere verificato il nesso causale tra la condotta illegittima e una probabilità concreta di successo. Non è sufficiente attribuire a tutti i candidati la medesima percentuale in modo astratto, senza confrontare i requisiti individuali (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 22915 dell’8 luglio 2026).

Diverso il caso del diritto pieno all’assunzione

La Corte ha distinto la vicenda da quella in cui il lavoratore vanti un vero e proprio diritto all’assunzione nei confronti di un soggetto già individuato come obbligato.

Se l’obbligo di assumere è già determinato e l’amministrazione ritarda o omette l’assunzione, il danno può essere ricostruito sulla base delle retribuzioni non percepite, tenendo conto dell’eventuale aliunde perceptum. In quel caso il risultato lavorativo non è più soltanto eventuale.

Quando, invece, la procedura deve ancora essere avviata, i possibili datori di lavoro sono più di uno e l’esito dipende da requisiti, disponibilità organizzative e vincoli finanziari, il lavoratore dispone soltanto di una chance. Per ottenere il risarcimento deve quindi dimostrare la probabilità concreta di essere selezionato.

La stessa esigenza di una valutazione individualizzata è stata affermata dalla Cassazione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali: il danno non può essere riconosciuto sulla base della mera partecipazione a una procedura illegittima, ma richiede l’accertamento di una probabilità elevata o comunque significativa di successo (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 22915 dell’8 luglio 2026).

Il giudicato amministrativo non prova da solo il danno

I ricorrenti avevano richiamato il giudicato formatosi sulla precedente pronuncia amministrativa che aveva accertato l’obbligo della Regione di provvedere.

La Cassazione ha distinto, però, tra l’accertamento dell’obbligo procedimentale e la prova degli elementi della responsabilità risarcitoria.

Il giudicato poteva dimostrare che la Regione avrebbe dovuto attivare la ricognizione e adottare una decisione motivata. Non poteva trasformare automaticamente quell’obbligo in un diritto all’assunzione né dimostrare che i lavoratori avrebbero ottenuto il posto se la procedura fosse stata avviata prima.

L’accertamento dell’inerzia costituisce quindi un presupposto potenzialmente rilevante, ma non sostituisce la prova del nesso causale e della chance concreta perduta.

Nessuna nuova valutazione dei documenti in Cassazione

La Corte ha dichiarato inammissibili anche le censure con cui i lavoratori contestavano l’interpretazione di alcuni atti regionali e del relativo verbale.

Secondo la Cassazione, non era stato denunciato un vero errore percettivo sul contenuto oggettivo dei documenti, ma una diversa valutazione del loro significato. Il giudice d’appello aveva esaminato gli atti e ne aveva escluso la portata dimostrativa di un obbligo di assunzione o di un ritardo causalmente produttivo del danno.

Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sostituire alla ricostruzione probatoria del giudice di merito una diversa lettura dei documenti. Il controllo di legittimità riguarda gli errori di diritto, i vizi processuali e, nei limiti previsti, l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

La stessa esigenza di rispettare il giudicato e i limiti del giudizio successivo emerge nella giurisprudenza sul danno da chance, quando una precedente sentenza abbia già escluso il diritto all’assunzione e abbia rilevato che la domanda risarcitoria avrebbe potuto essere proposta nel primo giudizio (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 16104 del 25 maggio 2026).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il rigetto delle domande risarcitorie.

L’ordinanza non esclude in astratto che un ritardo regionale nell’attivazione della ricognizione possa generare responsabilità. Stabilisce però che l’inerzia amministrativa non basta, da sola, a dimostrare il danno.

Per sostenere una domanda di risarcimento occorre collegare il ritardo a specifiche opportunità lavorative e dimostrare, anche mediante presunzioni e calcoli probabilistici, che il lavoratore avrebbe avuto una concreta possibilità di essere assunto. La chance non può essere identificata con la semplice aspettativa di essere preso in considerazione.

Il principio è particolarmente rilevante per gli ex dipendenti dei Consorzi agrari: la Regione deve attivarsi e motivare la propria decisione, ma il risarcimento richiede un passaggio ulteriore, cioè la prova individualizzata della possibilità occupazionale effettivamente perduta.

Avv. Sabrina Caporale

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