Frattura biossea scomposta ed errata tecnica operatoria

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Frattura biossea scomposta e tecnica operatoria inadeguata

Frattura biossea scomposta e inadeguata tecnica operatoria (Tribunale Cosenza, Sentenza n. 1110/2023 pubblicata il 20/06/2023).

Errata tecnica operatoria (utilizzo fili di Kirschner) per la frattura biossea scomposta.    

Viene citata a giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale che eccepisce la improcedibilità della domanda, poiché proposta prima della conclusione del procedimento ex art. 696bis c.p.c. già instaurato, e contesta la fondatezza della domanda.

Preliminarmente, la domanda viene ritenuta procedibile essendo stata depositata la CTU prima dell’udienza di comparizione.

La paziente lamenta l’errato trattamento sanitario dell’infortunio  che le causava lesioni agli arti e allega l’inadempimento della convenuta  dolendosi della scelta di utilizzo dei fili di Kirschner. Per contro, la convenuta non ha fornito la prova liberatoria in ordine alla non imputabilità delle condotte e del danno conseguente, che, peraltro, per come allegati dalla paziente, hanno trovato debito riscontro nella CTU.

Infatti, i Consulenti hanno riscontrato che “la paziente ha subito un trauma da schiacciamento con frattura pluriframmentaria ed esposta al 3° inferiore sia del Radio che dell’Ulna arto destro; il trauma ha prodotto ferite dei tessuti cutanei e sottocutanei con esposizione dell’osso sottostante e che la frattura subita può essere classificata come tipo II o III/A di Gustiglio, che doveva essere trattata con ampia detersione delle ferite, riduzione a cielo aperto per ottenere una riduzione quanto più anatomica possibile, stabilizzazione con placca e viti per ottenere una forte stabilità meccanica, che avrebbe consentito un precoce recupero funzionale, la tecnica usata nel caso di specie, pur avendo ottenuto un buon allineamento della frattura, e l’uso di infibuli metallici, non poteva garantire una riduzione anatomica della frattura ed una stabilità meccanica ottimale, presupposti questi indispensabili per ridurre al minimo le complicanze anatomo funzionali, per cui è stato necessario applicare anche una tutela gessata con prolungamento e differimento dei tempi di recupero funzionale….. la tecnica usata, sebbene abbia portato al consolidamento della frattura, non ne ha impedito o limitato le sue complicanze.”

Ne discende che una scelta chirurgica differente, quale quella indicata, avrebbe ridotto le complicanze e limitato gli esiti permanenti.

Conclusivamente i CTU: “il pz. è affetto da esiti di una frattura biossea pluriframmentaria scomposta ed esposta distale del radio e dell’ulna trattata chirurgicamente, con un’invalidità permanente del 22%, riconducibile in egual misura alle conseguenze dell’infortunio e alla responsabilità professionale dei Sanitari dell’A.S.P. ; la quota di danno che l’attore avrebbe comunque riportato, in assenza della condotta erronea dei sanitari, secondo un ragionamento controfattuale, è nella misura del 6%, oltre a 40 giorni di ITT, 60 di ITP al 50%, 60 giorni di ITP al 25%.”

Oltretutto, l’attore, sin dall’atto introduttivo ha allegato di essere stato trattato con fili di Kirschner, ed è proprio in relazione a tale scelta chirurgica che ha censurato l’operato dei sanitari. Orbene, a fronte di detta specifica deduzione, la convenuta non ha contestato alcunché. La difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari, come ipotizzato dalla ASP, non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato (Cass. civ. Sez. III, 14/11/2019, n. 29498).

Conclusivamente la ASP viene  condannata al pagamento dei danni subiti dal ricorrente per l’importo complessivo di euro 55.560,00.

Avv. Emanuela Foligno    

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