Finge di essere un incaricato della società erogatrice del gas e di dover effettuare un controllo: ruba il portafogli ad un anziano signore, i giudici lo condannano

La sentenza impugnata era stata pronunciata dalla Corte di appello di Brescia, che aveva condannato l’imputato per il reato di furto in abitazione aggravato dalla minorata difesa e dall’aver simulato la qualità di incaricato di pubblico servizio.

Secondo l’assunto accusatorio validato dai giudici di merito, il reo, fingendo di essere un incaricato della società erogatrice del gas e di dover effettuare un controllo, si era introdotto all’interno dell’abitazione della persona offesa, un anziano signore per poi impossessarsi del suo portafogli, sottraendolo dal tavolo del soggiorno ove era collocato.

Con ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deduceva l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 62 c.p., n. 4), posto che il danno di 200 Euro rientrava nei parametri per la sua applicazione.

Ma il ricorso non è stato accolto in quanto manifestamente infondato.

Al riguardo, ripredendo la giurisprudenza da tempo consolidata in materia, la Quinta Sezione Penale della Cassazione ha affermato che la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l’applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato.

È stato perciò, condiviso, il ragionamento seguito dalla Corte distrettuale, che aveva posto in luce un aspetto della condotta criminosa, quello derivante dal patimento che la vittima aveva subito per avere visto violato il proprio domicilio domestico, che – adetta degli Ermellini –  è coerente con la ratio dell’incriminazione del reato di furto in abitazione, dotato di uno statuto punitivo peculiare e più severo rispetto al furto di cui all’art. 624 c.p., legato alla necessità di una più marcata stigmatizzazione di condotte che, oltre a depredare il patrimonio, violino il domicilio.

È stato perciò, affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di furto in abitazione, ai fini della valutazione circa l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4), il Giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l’intrusione subita nel proprio domicilio”.

La redazione giuridica

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