Lo stato di abbandono non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro

Con sentenza del 20 marzo 2018, la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione dichiarativa dello stato di adottabilità dei due figli minori della ricorrente.

L’origine del procedimento era stata determinata dal tardivo ricovero d’urgenza di uno dei due figli della donna, di quattro mesi, per le gravi lesioni infertegli dal compagno, suo convivente, al quale ella stessa li aveva affidati.

Le lesioni avevano cagionato danni gradi ai due piccoli, tanto da risultarne compromesse l’area cognitiva e motoria.

La madre del bambino aveva dichiarato di aver condotto il figlio in ospedale tardivamente, per il timore dell’intervento delle istituzioni e di ripercussioni giudiziali.

La corte d’appello aveva anche, riferito che nei confronti della ricorrente era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale e che il figlio era stato allora collocato presso una struttura familiare. La donna aveva, tuttavia, sempre mostrato comportamento irrequieto, aggressivo e delegante verso i figli e successivamente vi era stata allontanata a causa di un grave episodio (aveva fumato cannabis in loro presenza).

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19156/2019 in commento, ha confermato la decisione impugnata ritenendola immune da vizi giuridici nella parte in cui, preso atto della mancanza di figure parentali disponibili a prendersi cura dei minori, non avendo la nonna mai conosciuto né avuto rapporti con i minori, né avendo mai ritenuto di comparire nel giudizio, aveva confermato lo stato di adottabilità dei due minori; facendo in tal modo, corretta applicazione del principio secondo cui “lo stato di abbandono non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro, atteso che l’art. 12, comma 1, legge n. 184 del 1983 limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano “mantenuto un rapporto significativo con il minore” (Cass. n. 9021 e 26879 del 2018, n. 15369 del 2015).

La redazione giuridica

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