La produzione della sola dichiarazione dei redditi non è sufficiente a provare l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligo giuridico di mantenere i propri figli: confermata la condanna del genitore per il reato omesso mantenimento

La condanna per omesso mantenimento dei figli

La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la condanna, condizionalmente sospesa a tre mesi di reclusione e 600 euro di multa, pronunciata dal giudice di primo grado a carico dell’imputato per aver omesso di corrispondere al coniuge la somma di 1.200 euro mensili e il 50 per cento delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori come da provvedimento di omologa del Presidente del Tribunale di Fermo.

Contro tale decisione la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di controesame che aveva rappresentato l’impossibilità di aiutare i propri figli, in quanto impedito dalla madre nel poterli incontrare, avendo costei omesso di comunicargli il numero di telefono, circostanza che aveva costretto il ricorrente ad appostarsi fuori dalla scuola per poterli vedere. L’atteggiamento ostruzionistico della donna avrebbe dovuto comportare il venir meno quanto meno il delitto di cui all’art. 570, comma primo, c.p.

Per quanto riguarda la contestata ipotesi di cui al comma secondo dello stesso articolo, ad avviso della difesa, erronea sarebbe stata la decisione dei giudici di merito che aveva fondato la responsabilità sul presunto stato di bisogno in capo ai figli minori, a fronte di giurisprudenza più recente di senso opposto. Il ricorrente aveva dimostrato le proprie difficoltà economiche ad adempiere l’obbligo di corrispondere quanto dovuto in favore dei figli minori, situazione acuitasi sia a causa dell’elevato importo fissato dal giudice civile in 1.200 euro mensili, sia per il pignoramento dell’unico mezzo utilizzato per l’attività lavorativa di idraulico, attività che non gli consentiva di fare affidamento su entrate fisse.

Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e generico (Corte di Cassazione n. 12681/2020).

In particolare, il Supremo Collegio ha osservato che in ordine alle difficoltà economiche incombe sull’interessato, qualora intenda rappresentare l’insussistenza del delitto di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2 c.p., l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non essendo idonea la generica allegazione di, meramente prospettate, difficoltà (Sezione Sesta, n. 8063/2012).

Tanto premesso, la corte territoriale, dopo aver ripercorso le dichiarazioni coerenti e prive di contraddizioni della persona offesa, la quale aveva affermato di essere rimasta priva di qualsivoglia contributo di mantenimento in favore dei figli sino al giugno del 2014, tanto da subire il distacco di energia elettrica, aveva dato atto del palese stato di bisogno dei minori e della non dimostrata impossibilità di adempiere del genitore alla luce della mera allegazione delle dichiarazioni dei redditi.

La decisione

La corte territoriale con motivazione fedele ai richiamati principi di diritto, aveva valorizzato le condizioni personali e lavorative del ricorrente che non facevano emergere l’impossibilità di adempiere per tutto l’intero arco di tempo preso in esame di oltre quattro anni, durante il quale l’imputato aveva completamente omesso di interessarsi economicamente dei figli, che venivano invece mantenuti dalla madre con lavori saltuari e grazie all’aiuto dei genitori; evenienza che, per constante e pacifica giurisprudenza di legittimità, non fa venir meno lo stato di bisogno ed il conseguente obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori (Cass. Sezione Sesta, n. 46060/2014; n. 2736/2008).

La redazione giuridica

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