È escluso il diritto al bonus nido se la parte richiedente non prova di aver pagato le rate relative alla frequentazione del minore alla scuola
La vicenda
La ricorrente aveva presentato ricorso al Tribunale di Roma esponendo di essere madre di un minore nato nel 2016 che frequentava l’asilo nido e di aver pagato tutte le rate della scuola; perciò aveva presentato richiesta del bonus nido; tuttavia, l’Inps non aveva dato riscontro positivo perché le ricevute di pagamento erano intestate al coniuge, sebbene il conto di provenienza, fosse cointestato.
La madre del minore si era, pertanto, rivolta al tribunale capitolino al fine di ottenere l’accoglimento della domanda relativa al rimborso dei ratei pagati per l’anno 2017 per un totale di 749,56 euro, essendovi coincidenza tra chi aveva effettuato i pagamenti e chi domandava il beneficio.
A sostengo della propria domanda la ricorrente aveva richiamato l’art. 1 comma 355 legge 232/2016, a mente del quale: “Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. (…). Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo”.
Il riferimento normativo
E anche l’art. 3 del DPR 17.2.2017 il quale prevede che “il beneficio di cui al presente articolo consiste in un buono annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità, tale da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per fare fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati. 2. Il contributo è erogato dall’Inps tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell’importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto”.
La ricorrente, tuttavia, nonostante l’attestazione della scuola, non era stata in grado di offrire all’Inps documentazione contabile circa l’avvenuto versamento da parte sua delle rate in questione.
Tale documentazione contabile era infatti risultata intestata al padre del minore.
L’istanza presentata non è stata perciò accolta, essendo incompleta, poiché come premesso, mancava l’elemento richiesto dalla legge, della identità tra soggetto richiedente e soggetto che ha versato le rate (Tribunale di Roma, n. 11561/2019).
La redazione giuridica
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