Il Tribunale di Mantova ha accolto l’istanza di un genitore e ha pronunciato l’ordine di inibitoria e di immediata rimozione delle immagini dei propri figli dai social network, a carico dell’ex moglie
L’attore aveva agito in giudizio, dinanzi al tribunale di Mantova perché fosse inibito alla ex moglie di pubblicare foto dei figli sui social network e a rimuovere quelle già postate.
La richiesta di immediata inibitoria formulata dal ricorrente è stata accolta; “l’’inserimento da parte della madre di numerose foto dei loro figli sui social network anche dopo l’intervenuto accordo (contrario) fra i genitori, integra[va] violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4, 7, 8 e 145 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge 27-5-1991 n. 176. L’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto, mentre l’art. 16 stabilisce che: 1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti. Ulteriore specifica normativa di tutela dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione è contenuta nell’art. 8 del regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016 che entrerà in vigore il 25-5-2018), laddove la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi del d. lgs. 196/2003 (v. art. 4 lett. a, b, c) e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata.
La pronuncia del Tribunale di Mantova
“Tale comportamento – ha aggiunto l’adito Tribunale –è potenzialmente pregiudizievole per i figli in quanto determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line”; senza contare “l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia”.
In altre parole, il pregiudizio per il minore è insito nella stessa diffusione della sua immagine sui social network. Per queste ragioni, il Tribunale di Mantova (sentenza del 19/9/2017) ha accolto il ricorso del genitore disponendo l’immediato ordine di inibitoria e di rimozione.
Avv. Sabrina Caporale
Leggi anche:
FOTO DI MINORI IN RETE: NECESSARIO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI