Foto di minori in rete: necessario il consenso di entrambi i genitori

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La pubblicazione di foto sui profili facebook, ritraenti minori in regime di affido condiviso richiede il consenso di entrambi i genitori

La partecipazione alla sfilata della minore e la pubblicazione delle foto in rete

Il padre di una minore aveva citato a comparire in giudizio due ditte (una titolare di un negozio di intimo l’altro gestore di un locale) al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa della partecipazione della figlia ad una sfilata in costume da bagno, unitamente alla madre e ad altre partecipanti all’evento, senza la sua autorizzazione. Il genitore riteneva leso il proprio diritto all’esplicazione della responsabilità genitoriale in quanto il consenso alla partecipazione al défilé della figlia, di 3 anni all’epoca del fatto, ed all’utilizzo delle foto dell’evento sul profilo facebook del negozio di intimo a scopo pubblicitario era stato rilasciato unicamente dalla madre, nonostante la minore fosse stata affidata ad entrambi i genitori e pertanto, sarebbe stato necessario anche l’acquisizione del suo consenso. Quanto alla minore chiedeva il risarcimento del danno corrispondente al valore economico dello sfruttamento dell’immagine e per il suo uso illegittimo.

Si costituivano in giudizio le convenute, con il medesimo difensore, producendo l’autorizzazione alla partecipazione della minore alla sfilata ed alla pubblicazione delle foto sul profilo facebook del negozio rilasciata dalla madre, dalla quale era peraltro emerso che entrambe le attività erano state prestate a titolo gratuito, sulla base di un accordo scritto.

Le convenute rilevavano anche che l’attore era presente al locale la sera della sfilata ma non ebbe a manifestare alcun dissenso alla partecipazione della bambina all’evento di promozione dei costumi da bagno. E in ogni caso, aggiungevano che non appena avuta contezza di tale dissenso e raggiunti dall’intimazione del ricorrente alla eliminazione delle foto della minore dal profilo facebook, le stesse vi avevano provveduto immediatamente.

Ebbene, il Tribunale di Ravenna (sentenza n. 1038/2019) ha rigettato la domanda attorea perché infondata nel merito.

Senza dubbio è stato affermato che “la partecipazione della minore alla sfilata in costume a scopo promozionale del negozio presso il locale (altro convenuto in giudizio) in assenza di consenso espresso da entrambi i genitori, bensì soltanto dalla madre, costituisce un fatto illecito poiché la minore partecipava ad un evento e veniva pubblicata in fotografia sui profili facebook, senza oscuramento del volto, in assenza del consenso espresso di uno dei genitori ed in violazione del regime giuridico dell’affido condiviso che prevede la compartecipazione dei genitori a tutte le scelte che quotidianamente riguardano i figli minori”.

È stato perciò, individuato il comportamento illecito del negozio e del locale, ritenuti responsabili in solido ai sensi dell’art. 2043 c.c. quali organizzatori della sfilata. Tuttavia, è stato escluso il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, lamentato per mancanza di prova specifica: “se da un lato, sarebbe stata doverosa l’acquisizione del consenso del padre da parte delle ditte convenute, dall’altro, -si legge nella sentenza del tribunale romagnolo – non si rinvengono danni suscettibili di risarcimento nè in capo al genitore dissenziente nè sofferti personalmente dalla figlia minore”.

Il “concorso di colpa” del genitore

Era risultato infatti, che il padre fosse presente al locale nella serata dell’evento ed infatti, avvedutosi della presenza della figlia, egli aveva ammesso di non essere intervenuto al fine di impedire la partecipazione ed il conseguente uso dell’immagine”. Il genitore aveva giustificato il mancato intervento per non turbare la serenità della bambina; tuttavia, se egli avesse ritenuto che “la partecipazione all’evento sarebbe stata oltremodo pregiudizievole per l’immagine e la sicurezza della figlia, avrebbe potuto impedirne la partecipazione preventivamente, al fine di evitare il danno”.

Tale comportamento è stato qualificato ai sensi dell’art. 1227, comma 2 c.c. come concorso colposo e pertanto, non gli è stato riconosciuto alcun risarcimento.

I danni alla minore

Quanto ai danni lamentati in relazione alla figlia, sia patrimoniali per sfruttamento dell’immagine non retribuito, che non patrimoniali per illegittimo uso dell’immagine di minore senza consenso dei genitori, il Tribunale ha dichiarato non quantificabile il valore economico delle immagini della piccola o la possibilità di sfruttamento delle stesse a scopo di lucro, “trattandosi di bambina sprovvista di notorietà la quale era stata coinvolta in un evento tenutosi in un contesto locale, con modelle non professioniste che partecipavano alla sfilata a titolo di liberalità; eliminando in tal modo qualsiasi danno risarcibile di natura patrimoniale in capo alla minore”.

Parimenti infondata è stata ritenuta la richiesta di danno non patrimoniale, posto che “l’esame delle fotografie rappresentavano la bambina in costume, camicetta e coroncina di fiori, sempre in compagnia della madre, che le teneva la mano”, escludendo in tal modo il rischio di “travisamento dell’immagine infantile”.

La decisione

Inutile parlare, poi, della astratta pericolosità della diffusione di immagini di minori senza volto oscurato per la eventuale presenza di malintenzionati in rete che potrebbero acquisire le immagini e distorcerle poiché mancava, nel caso di specie l’allegazione e la prova di un simile danno, posto che comunque la pubblicazione dell’evento era avvenuta in profili privati, non accessibili a tutti gli utenti del web ed eliminata dopo breve tempo.

Per tutte queste ragioni il Tribunale ha rigettato la domanda con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle convenute.

Avv. Sabrina Caporale

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