L’esistenza di una conflittualità tra i coniugi non costituisce di per sé un motivo idoneo ad impedire la pronuncia di affidamento condiviso, a meno che esso non sia pregiudizievole per l’interesse dei figli

La vicenda

Il Tribunale di Teramo aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi, dispondendo l’affidamento della figlia minore, in tenera età, in via esclusiva alla madre e prescrivendo che gli incontri padre – figlia si svolgessero in modalità protetta presso l’abitazione del padre, con possibilità di uscite, sempre con l’assistenza di un operatore dei Servizi Sociali.

A sostegno della propria decisione il Tribunale aveva posto, in sintesi, le seguenti argomentazioni: 1) a carico dell’ex coniuge non sussistevano significative alterazioni psicopatologiche, in relazione alle patologie diagnosticate (Disturbo Depressivo Persistente con abuso di alcool e sostanze stupefacenti fino a tutto il 2012); 2) l’elevata conflittualità genitoriale non aveva alterato il clima positivo e la condivisione nel rapporto “uno a uno” tra la minore e il padre; 3) dalle risultanze dei test sulle competenze genitoriali non emergevano criticità o problematicità nella relazione tra genitore e figlia; tuttavia, “la presenza dell’altro genitore…la sua semplice esistenza nella vita della minore … attivano nell’ex coniuge delle dinamiche che lo portano ad un significativo depotenziamento delle proprie competenze genitoriali …; criticità che potevano essere arginate solo attraverso gli incontri protetti e la presenza di un educatore”; 4) questi aspetti della personalità del padre non erano stati ritenuti dal consulente tecnico e dal tribunale suscettibili di evoluzione positiva.

Per queste ragioni, il giudice di primo grado aveva ritenuto che “l’affido condiviso non [fosse] una strada percorribile, ma anzi rischiava di essere pregiudizievole per la minore che sarebbe rimasta “ingessata” in una conflittualità che non le avrebbe consentito di vivere neanche quelle esperienze che sono tipiche di una bimba della sua età; in caso di affidamento condiviso i suoi bisogni evolutivi, visto il clima familiare, non avrebbero trovato un’adeguata risposta, con il rischio di un “reale e fattivo pregiudizio” alla sua integrità psicofisica. A fronte di ciò, il Tribunale aveva deciso di affidare esclusivamente la minore alla madre, lasciando peraltro che gli incontri protetti con il padre proseguissero con modalità più snelle e più varie, proprio per favorire “…il progressivo ed ulteriore miglioramento della relazione parentale per un adeguato sviluppo della personalità della bambina”.

Contro tale pronuncia il padre ha proposto appello alla Corte de L’Aquila, insistendo, tra gli altri motivi, per l’affidamento condiviso della figlia.

Come è noto, l’art. 317 c.c., specifica che la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; rafforzando pertanto l’assunto secondo il quale i problemi che possono sussistere tra i genitori non devono incidere sul rapporto che ciascuno di essi ha nei confronti dei figli.

L’esercizio della responsabilità genitoriale è regolato, in tali casi dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile, per cui, anche nell’ambito della crisi familiare – indipendentemente dal tipo di affidamento, monogenitoriale o condiviso, la responsabilità genitoriale deve dunque essere esercitata da entrambi i genitori (ai sensi dell’articolo 337 ter c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo è previsto l’intervento del giudice e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento (art. 337 ter, comma 3, c.c).

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 ult. comma c.c.). In sostanza, l’affidamento esclusivo non implica il venir meno della responsabilità genitoriale.

La centralità dell’interesse del minore

Nel merito, sono stati richiamati i principi espressi dalla suprema corte (Cassazione 27/2017) che sottolineano la centralità dell’interesse del minore, chiarendo che “la esistenza di una conflittualità tra i coniugi, derivante dalla particolarità caratteriale di entrambi non costituisce di per sé un motivo tale da derogare al regime ordinario dell’affidamento condiviso in favore di quello esclusivo, a meno che il primo sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il sano equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso, ma anche alle idoneità del genitore affidatario ed alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore”.

Risulta dunque evidente che centrale e determinante è la figura e le condizioni di vita del minore, all’interno del contesto familiare.

La decisione

Ebbene, tanto premesso, la Corte d’Appello (n. 98/2020) ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine all’affidamento esclusivo della minore alla madre,  che si era rivelata “soggetto idoneo a svolgere il suo ruolo corrispondendo e interagendo in maniera sana ed autentica con i bisogni e le esigenze della minore”.

Per queste ragioni, l’appello è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla controparte.

La redazione giuridica

Leggi anche:

MADRE INSENSIBILE, PADRE ASSENTE: AFFIDAMENTO DEL MINORE ALLA ZIA PATERNA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui