Il Tribunale di Como ha ritenuto opportuno disporre l’affidamento del minore alla zia paterna, costretto dalla necessità di superare difficoltà manifestate dai genitori nell’esercizio delle loro funzioni genitoriali: la madre insensibile e il padre poco presente nella vita del figlio
La vicenda
Con atto depositato dinanzi al Tribunale di Como, il ricorrente chiedeva, previa pronuncia di separazione coniugale con addebito a carico della moglie, l’affidamento esclusivo del loro unico figlio, con contestuale dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale della madre e l’obbligo di contribuire al suo mantenimento.
L’adito tribunale ha ritenuto fondata la richiesta di separazione coniugale e ha, altresì, accolto la domanda di addebito a carico della controparte.
Dalle risultanze istruttorie era emerso che ella avesse tenuto plurimi comportamenti gravemente contrari ai doveri del matrimonio e comunque lesivi della dignità del coniuge e pregiudizievoli per il figlio.
Nell’estate del 2013, col pretesto di una vacanza nel suo paese d’origine, la donna abbandonava il domicilio familiare e sottraeva il figlio minore al padre, trattenendolo con sé in un BB in condizioni di carente accudimento e di grave degrado morale e materiale (promiscuità, carenze igieniche, mancata frequenza scolastica ecc.).
Dopodiché, rientrata in Italia con marito e figlio nel 2017, abbandonava nuovamente il tetto coniugale senza neppure preavvisare il coniuge e lasciando il piccolo alle cure della zia paterna.
Ebbene, il Tribunale di Como ha ritenuto tali comportamenti di tutta rilevanza anche penale, i quali per la loro intrinseca gravità avevano dato causa non solo alla cessazione della convivenza coniugale ma anche alla irreversibile frattura del legame affettivo; tanto da dover ritenere ad ella addebitabile la crisi della famiglia.
L’affidamento del minore
Decisione complicata quella dell’affidamento del minore. Sebbene infatti, le leggi 54/2006 e 219/2012 prevedano l’istituto dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, quale soluzione prioritaria perché corrispondente all’interesse della prole, nel caso di specie, si era di fronte ad una complessa situazione familiare e ad evidenti condizioni ostative legate alla personalità e alle condotte di ambedue i genitori all’adozione di detto regime.
Da una parte vi era la madre che, oltre al persistente comportamento abbandonico verso il figlio, aveva dato prova di grande trascuratezza ed insensibilità verso i bisogni di quest’ultimo, sotto ogni aspetto, al punto che il minore paventava di doverla reincontrare; gli stessi comportamenti che hanno determinato l’adito Collegio a disporre la sua decadenza dalle funzioni genitoriali ex art. 330 c.c.
Dall’altra parte vi era il padre che “certamente si era prodigato con grande impegno e sacrificio personale onde prendersi cura del minore nella fase più critica” (la sottrazione da parte dell’altro coniuge), ma che “al momento del rientro in Italia avrebbe dovuto essere più presente nella vita e nella quotidianità del figlio, onde compensare le carenze materne”; anziché delegare alla sorella la cura del minore, ove ormai quest’ultimo viveva stabilmente.
Tale auto-esclusione dalla vita del piccolo, non era giustificata da circostanze oggettive, posto che la sua abitazione si trovava a poca distanza da quella della sorella e aveva un orario di lavoro del tutto regolare, non gravato da trasferte fuori sede, turni notturni o festivi etc. e dunque, tale da consentirgli di occuparsi direttamente del minore, magari col supporto della coniugata.
Il fatto di aver lasciato svolgere alla sorella funzioni vicarianti del ruolo genitoriale, ad avviso del Collegio evidenziava la sua personale difficoltà (anche per ragioni di età, all’epoca 61enne) a coinvolgersi emotivamente ed empaticamente con il minore.
L’affidamento ai parenti del minore: la disciplina
Il tribunale ha perciò concluso per l’affidamento del piccolo alla zia paterna, ribadendo che “l’affido a terzi soggetti, in particolare ai parenti, rientra tra le facoltà, rimesse al potere discrezionale del giudice, quando occorra superare difficoltà manifestate dai genitori nell’esercizio delle funzioni genitoriali, benché il loro livello di inadeguatezza non sia così elevato, almeno per entrambi, da dare causa alla decadenza ex art. 330 c.c.”.
La scelta verso i parenti, piuttosto che altri terzi soggetti, va ritenuta privilegiata anche alla luce della legge 183/1984 che prevede un favor nei confronti dei congiunti fino al quarto grado che accolgono i minori nel loro ambito domestico, i quali a differenza degli altri terzi sono esonerati dall’obbligo di darne notizia al PM presso il Tribunale per i Minorenni, con la conseguenza di risultare di fatti legittimi affidatari dei minori loro congiunti senza limiti di tempo.
Ed invero, per l’affidamento ai congiunti, una volta disposto dal giudice non è previsto un termine finale, a differenza di quanto prescritto dallo stesso art. 4 L. 183/1984 per l’affidamento familiare, ferma restando la possibilità di modifiche, sotto ogni aspetto, delle disposizioni concernenti i minori.
La redazione giuridica
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