L’alienazione parentale non è una patologia e basta la colpa ad integrarla

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alienazione parentale

L’alienazione parentale non è una patologia, ma indica una serie di comportamenti posti in essere da un genitore volti a screditare ed emarginare l’altra figura genitoriale

L’alienazione parentale

“Il termine alienazione parentale non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale; si tratta di condotte che non abbisognano dell’elemento psicologico del dolo essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologica delle condotte medesime”. (Cass. Sezione Prima, n. 7041/2013).

La Corte di Cassazione in una recente ordinanza (n. 21215/2017), sempre in relazione alla PAS ha evidenziato che non si tratta di una patologia ma della inadeguatezza di un genitore a svolgere il proprio ruolo nei confronti del figlio che si trova in grave difficoltà e che avrebbe bisogno del sostegno di entrambi i genitori, ma non riceve la collaborazione di cui ha bisogno.

La vicenda

Il presidente del Tribunale di Civitavecchia dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti aveva disposto una CTU psicologica per accertare l’idoneità genitoriale degli ex coniugi. Il figlio della coppia era già seguito dai servizi sociali “per un disturbo della personalità quale evoluzione di un disturbo su base ansioso depressiva con importanti ricadute sull’integrazione e sul rendimento scolastico e con gravi rischi di ulteriore aggravamento del quadro patologico” che avrebbe potuto portare al rischio suicidario.

La madre del minore si era mostrata spesso svalutante verso l’ex coniuge e al contempo ambivalente. Agiva una pesante e grave squalifica ai danni della figura e della immagine paterna. Era estremamente fragile nella funzione materna e non in grado di gestire il suo rapporto con il figlio; inoltre, non era in grado di assumere un ruolo più maturo ed imporsi responsabilmente.

“La profonda confusione tra i bisogni del figlio e i bisogni infantili del genitore che si comporta ancora come un bambino con la loro prole, è alla base del processo di manipolazione affettiva che si innesta sul bisogno di accudimento che ogni bambino ha”. La CTU aveva evidenziato che “il minore non aveva protezione né sostegno, essendo stato esposto a traumi gravissimi”; il piccolo era “rimasto invischiato nel conflitto di coppia e si era sentito costretto a scegliere da che parte stare”.

Ebbene, tutti questi elementi rappresentavano un vero e proprio pregiudizio per la sua salute psicofisica.

“La figura paterna era apparsa, invece, affrontare le tematiche e i bisogni del figlio con maggiore consapevolezza ed equilibrio”; tanto è vero che la CTU aveva concluso suggerendo l’affidamento esclusivo del minore, con collocamento presso la sua abitazione, e la possibilità per la madre di vederlo in uno spazio neutro alla presenza dei servizi sociali.

Ciononostante all’esito dell’istruttoria il Tribunale di Civitavecchia (sentenza n. 1767/2019) ha disposto l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con invito per questi ultimi di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Secondo infatti, il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte (sentenza n. 13506/2015) il disposto percorso terapeutico non si traduce in una violazione della libertà personale delle parti, sia perché trattasi di un onere – ossia di una facoltà che, essendo condizionata ad un adempimento ed essendo prevista nell’interesse dell’onerato, non è obbligatoria, tanto che è insuscettibile di esecuzione coattiva e priva di conseguente sanzionatorie personali nel caso in cui rimanga inattuata, salva ed impregiudicata ogni valutazione in ordine al regime di affidamento applicabile – sia perché trattasi dello strumento attraverso il quale si pongono le condizioni per una crescita il più possibile equilibrata e serena della prole in ragione del superiore interesse del minore che il giudice della famiglia è chiamato in prima istanza a salvaguardare”.

Il percorso di sostegno alla genitorialità

Tale percorso, inoltre, è volto esclusivamente al raggiungimento dell’obiettivo della pienezza di paritetici “poteri” genitoriali di ambo le parti nei confronti dei figli minori in caso di perdurante conflittualità genitoriale che, peraltro, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non costituisce di per sé ostacolo all’adozione del modello prioritario dell’affidamento condiviso, cui può derogarsi solo in presenza di una patologia del rapporto genitore-figlio e non già in caso di patologia e conflittualità del rapporto tra i due genitori.

La redazione giuridica

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