L’elevata conflittualità tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non sempre esclude il ricorso al regime preferenziale dell’affido condiviso, a meno che essa non si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli

Il padre di un minore aveva proposto ricorso per cassazione contro la decisione della corte d’appello di Roma che, a causa dell’elevata conflittualità con l’altro genitore, aveva affidato il piccolo al Comune di Roma, ritenendo di escludere in radice la possibilità di un affido condiviso.

La Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile) con l’ordinanza (n. 5604/2020) in commento ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile.

In primo luogo, il Supremo Collegio ha affermato che “la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude – in via di principio – il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque tali da pregiudicare il loro interesse” (Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 5108/2012).

Nel caso in esame, la corte d’appello aveva reso sul punto un’ampia e logica motivazione dalla quale era emerso, quanto alla capacità genitoriale della coppia, un quadro assolutamente desolante, essendosi entrambi rivelati – per la loro palese immaturità – “incapaci di elaborare il lutto del fallimento del progetto di coppia per rapportarsi responsabilmente alla genitorialità”, e di avere un minimo dialogo nell’interesse superiore del minore, ossia di concordare alcunché “senza il ricorso ad avvocati ed autorità giudiziaria”.

La decisione

La totale conflittualità esistente tra i genitori – posta in luce dai servizi sociali del comune – il tentativo di ciascuno di essi di legittimare la figura dell’altro, il rifiuto persistente di sottoporsi ad un percorso di mediazione, la sofferenza ingenerata nel minore, che non sapeva cosa fare e la cui unica aspirazione era che “la mamma ed il papà facessero pace”, avevano motivatamente indotto la Corte di merito a confermare l’affidamento del minore al Comune della capitale, con la nomina del sindaco pro-tempore quale tutore provvisorio del piccolo.

Nell’attesa che la situazione dei genitori sia ulteriormente monitorata al fine di stabilirne l’effettiva adeguatezza in concreto, a crescere il proprio figlio, allo stato totalmente esclusa dal giudice di merito al minore è stato offerto un adeguato supporto psicologico di sostegno.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

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