La regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli (in regime di affido condiviso) non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza ma deve essere sempre improntata alla tutela delle serenità del minore

La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva respinto il reclamo proposto da un genitore contro la decisione del giudice di primo grado che aveva disposto l’affido condiviso della figlia, collocandola presso la residenza della madre.

Il giudice dell’appello aveva ritenuto che la domanda del ricorrente non fosse fondata in quanto lo spostamento della residenza della minore avrebbe provocato un inutile turbamento alla sua originaria e attuale condizione di convivenza con la madre, rispetto alla quale non sussistevano elementi di disagio o di inopportunità. La richiesta di disporre una convivenza paritaria in termini di tempo con entrambi i genitori avrebbe comportato anch’essa un ingiustificato sconvolgimento della condizione attuale in vista di una condizione più faticosa e destabilizzante per la figlia. Peraltro, la regolamentazione dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di frequentazione della figlia da parte del padre era improntata all’interesse della minore secondo le indicazioni dei servizi sociali, che consentivano alla piccola un ampio spazio relazionale con il padre senza turbare i suoi ritmi di vita e la sua relazione con la madre.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile, ordinanza n. 3652/2020) ha confermato la pronuncia della corte territoriale, perché conforme al principio di diritto secondo il quale “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”.

In definitiva, il ricorso è stato respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

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