L’ex coniuge che mantiene le figlie maggiorenni che hanno raggiunto l’indipendenza economica, ha diritto alla restituzione delle somme ingiustamente versate

Il ricorrente aveva agito in giudizio contro l’ex coniuge esponendo che nel 1987 il Tribunale di Taranto aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ponendo a suo carico un contributo di mantenimento di 600.000 (in seguito aumentati a 800.000) lire mensili per le due figlie, fino al termine degli studi universitari. Ed invero, dopo aver conseguito la laurea entrambe contraevano matrimonio, rispettivamente, nel 1994 e nel 1998; da tale momento doveva, pertanto, considerarsi cessato l’obbligo per il ricorrente di corrispondere all’ex coniuge il contributo di mantenimento. Di qui la richiesta di restituzione di quanto indebitamente pagato e, in subordine, la condanna dell’ex moglie al risarcimento del danno per appropriazione indebita delle somme.

Al termine del giudizio di primo grado, l’adito Tribunale dichiarava infondata la domanda restitutoria e accoglieva, invece, la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale.

La corte d’appello di Lecce rigettava, invece, il gravame principale relativo alla richiesta di restituzione delle somme versate e accoglieva quello incidentale dell’ex moglie volto ad ottenere la eliminazione della condanna al risarcimento del danno.

Il ricorso per cassazione

Contro tale pronuncia l’originario ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., per aver escluso il carattere indebito del pagamento del contributo di mantenimento per le figlie, essendo il vincolo obbligatorio, cioè la causa giustificativa del pagamento stesso, cessato quanto meno dal 1994 e 1998.

La Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile, ordinanza n. 3659/2020) ha accolto il ricorso perché fondato. A sostegno della propria decisione, la corte di merito aveva affermato che la domanda di ripetizione dell’indebito “può ritenersi fondata solo nei casi di inesistenza originaria della causa giustificativa del pagamento o di sopravvenuto venir meno ma con effetto retroattivo del vincolo obbligatorio” e, tuttavia, nella specie la ripetizione non era possibile perché le somme erano state versate sulla base di un valido titolo giudiziale, che imponeva a carico del ricorrente l’obbligo di mantenimento, venuto meno solo a seguito del provvedimento adottato nel 2007, in sede di revisione delle condizioni economiche, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970 e, con effetto dal 2006.

Tale impostazione – hanno affermato i giudici della Suprema Corte – non è condivisibile.

Era pacifico, infatti, che le figlie del ricorrente avessero contratto matrimonio nel 1994 e 1998 raggiungendo la definitiva indipendenza economica.

Tale circostanza era certamente non secondaria ma decisiva poiché giustificava il venir meno sia dell’obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento che il diritto dell’ex moglie di ricevere il contributo per le figlie maggiorenni e indipendenti economicamente. Senza contare che prima del matrimonio, le due avevano anche conseguito il diploma di laurea, circostanza alla quale i due coniugi avevano subordinato – in sede di divorzio – la cessazione dell’obbligo di mantenimento.

“Il fatto, poi, che il procedimento di revisione delle condizioni economiche proprie del regime post-coniugale fosse stato introdotto dal ricorrente, solo più tardi al fine di ottenere il riconoscimento formale del mutamento di dette condizioni e di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non impediva la proposizione dell’azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell’art. 2033 c.c. che ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa” (Cass. n. 18266/2018).

La decisione

Spetta, dunque, al giudice cui sia proposta la domanda restitutoria di indebito di valutarne la fondatezza, in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell’obbligo di mantenimento.

Al riguardo i giudici della Suprema Corte hanno già avuto modo di precisare che l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio (Cass. n. 11489/2014).

La redazione giuridica

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