La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto secondo cui il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta e non con riguardo al momento del suo successivo accertamento

La vicenda

L’Agenzia delle entrate – Riscossione (ADER) convenne in giudizio un contribuente, sostenendo di essere creditore della somma di 3.334.208,24 euro per debiti erariali maturati negli anni 2007-2008, ma accertati nel 2012; agì, pertanto, allo scopo di ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita immobiliare stipulato con il figlio.

In primo grado, il Tribunale di Pescara accolse la domanda attorea, condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali. Nello stesso senso si pronunciò la Corte d’Appello di Pescara e, infine, la Suprema Corte.

Il ricorso per Cassazione

Secondo il contribuente la Corte d’Appello aveva erroneamente individuato il momento della insorgenza del credito fiscale, il quale era diventato certo, liquido ed esigibile solo con l’avviso di accertamento del 2012 e, di conseguenza, non si era pronunciata in merito alla cosiddetta partecipatio fraudis, necessaria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., visto che l’atto dispositivo era anteriore rispetto al sorgere del credito.

Come noto, oggetto dell’azione revocatoria di cui al citato art. 2901 c.c., sono sia gli atti dispositivi compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, sia quelli compiuti anteriormente, purché dolosamente preordinati a pregiudicare le ragioni creditorie. In quest’ultimo caso, se l’atto di cui si domanda la revoca è a titolo oneroso, l’azione soggiace all’ulteriore condizione della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione posta in essere da parte del debitore (c.d partecipatio fraudis).

La decisione

I giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 30737/2019) hanno rigettato il ricorso del contribuente, ribandendo il principio di diritto secondo cui “il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del suo successivo accertamento”.

“Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l’imposta dovuta, a corrisponderla all’amministrazione finanziaria ed a comunicare l’avvenuta corresponsione. L’attività dell’amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l’obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l’attività dell’amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all’accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell’obbligazione”.

Di tali principi aveva fatto corretta applicazione la corte di merito; la pronuncia è stata pertanto confermata in via definitiva.

La redazione giuridica

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