Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali, celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo pieno ed ha carattere generale

La vicenda

Il Tribunale di Siracusa aveva rigettato la domanda proposta da un dipendente di una S.p.A., diretta ad ottenere l’annullamento del licenziamento a lui intimato, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto precedentemente occupato e al risarcimento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal momento del recesso a quello della effettiva reintegra.

Il licenziamento era stato intimato perchè egli aveva rifiutato di prestare attività lavorativa il giorno 1 maggio 2010.

La sentenza di primo grado era stata, poi parzialmente riformata in appello. La Corte di appello di Catania aveva, infatti, convertito il recesso intimato in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e condannato la società a corrispondere al dipendente l’indennità di preavviso, spettante in base al contratto collettivo, oltre accessori.

Aveva rilevato che ai sensi delle disposizioni del CCNL di settore era possibile per i dipendenti l’obbligo di prestare attività lavorativa in giorno festivo, entro ovviamente i limiti previsti; il cui superamento, nel caso di specie, non risultava documentato; peraltro il lavoratore non aveva dimostrato neppure l’inidoneità a svolgere le mansioni assegnategli.

Aveva perciò, ritenuto corretta la qualificazione di insubordinazione rilevata in primo grado in ordine al comportamento tenuto da quest’ultimo.

La pronuncia della Corte di Cassazione

Sulla vicenda si sono infine, pronunciati i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 18887/2019) che hanno cassato con rinvio la decisione del collegio siciliano, affermando il seguente principio di diritto: “Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale”.

La L. n. 260 del 1949 (come modificata dalla L. n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline (Cass. n. 22482 del 2016).

La legge del 1949, peraltro, non ha esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni alla inderogabilità previste da una legge anteriore (la L. n. 370 del 1934) per il riposo infrasettimanale (Cass. 7.8.2015 n. 16592).

Solo per il “personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private” è stato statuito l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività (“nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo”) in presenza di esigenze di servizio.

«Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali “non può, dunque, essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorchè motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo» (cfr. Cass. n. 9176/1997; Cass. n. 16634 del 2005; Cass. n. 4435 del 2004).

La rinunciabilità al riposo

La rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati dalle organizzazioni sindacali, cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005).

I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore, se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori medesimi,  indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176 del 1997) – di astenersi dalla prestazione.

Era evidente, dunque, che nel caso in esame, la corte d’appello non avesse fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto; perciò la decisione impugnata è stata cassata e accolto il ricorso del lavoratore.

La redazione giuridica

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