Il nuovo indirizzo giurisprudenziale, in materia di assegno divorzile, può trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima

È quanto affermato dalla Corte d’Appello de l’Aquila, con decreto n. 4 ottobre 2018, a seguito del ricorso presentato da una donna contro i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente del Tribunale di Chieti che, investito della domanda di divorzio avanzata da suo marito, aveva revocato l’assegno divorzile in suo favore (già stabilito in sede di separazione), e modificato i tempi d’incontro del padre coi due figli minorenni nati dal matrimonio e, con lei conviventi.

Al riguardo, la donna aveva affermato che, insieme all’ex coniuge, avevano già stabilito diversi ritmi d’incontro, e che perciò era inopportuno modificare.

Quanto invece, all’assegno divorzile, aveva rappresentato che in sede di separazione l’adito tribunale aveva già disposto in suo favore la somma di € 600 e un ulteriore assegno di 500 € in favore di ciascuno dei figli.

Ma il giudice abruzzese aveva ritenuto di revocare il contributo economico, in ragione del fatto che ella svolgesse la professione di avvocato, e che fosse perciò in grado di raggiungere la piena indipendenza economica; oltre al sospetto che percepisse altri redditi non dichiarati.

Con tale provvedimento il Tribunale aveva, dunque, fatto proprio il nuovo indirizzo giurisprudenziale (inaugurato da Cass. 11504\2017), secondo cui l’assegno divorzile non è dovuto tutte le volte in cui l’altro coniuge abbia conseguito –o sia in condizione di conseguire- l’autosufficienza economica.

La decisione

Ebbene, tale argomento non è stato condiviso dai giudici della Corte d’Appello dell’Aquila che, al contrario, hanno accolto il ricorso della donna e riformato la decisione impugnata.

“Nella fase presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio (che ha altri presupposti, e consegue al mutamento di “status”), e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio, ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi”.

Di conseguenza, – hanno chiarito – “il nuovo indirizzo giurisprudenziale (peraltro corretto dalle Sezioni Unite, per quanto detto) potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima (…), non vi è, perciò, motivo di modificare le condizioni della separazione, che vanno ripristinate in relazione all’assegno ed alle spese straordinarie”.

La redazione giuridica

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