Incostituzionale l’obbligo vaccinale per i militari

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Incostituzionale l'obbligo vaccinale per i militari ex art. 206bis C.O.M.

Incostituzionale l’obbligo vaccinale per i militari (Corte Cost., Sentenza n. 25 pubbl. 20/2/2023).

Incostituzionale l’obbligo vaccinale stabilito dall’art. 206bis dell’Ordinamento militare inerente l’obbligo vaccinale.

La Corte Costituzionale, con la decisione a commento, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206-bis del Codice dell’ordinamento militare sull’obbligo vaccinale.

La questione trae origine dall’Ordinanza di rimessione del GUP del Tribunale di Napoli inerente l’obbligo del vaccino per i militari stabilito dall’art. 206 bis C.o.m., nella parte in cui risulta facoltativo per il Medico militare imporre profilassi vaccinali non preventivamente individuate dal legislatore, ma contenute in atti amministrativi ove non vengono indicate le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale.

Il punto cruciale è proprio la assenza di indicazione delle patologie per cui sarebbe obbligatorio il vaccino. Difatti, la decisione pone in risalto che è attraverso l’individuazione del trattamento vaccinale riferito alla patologia da contrastare che la legge può operare il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva.

Al riguardo giova menzionare la recentissima decisione (C. Cost. 14/2023), di poco precedente quella qui a commento, la quale ha stabilito che “il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi per la salute del singolo non renderebbe di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo.”

Il militare interessato, un Tenente Colonnello della Aeronautica Militare, riceveva l’ordine di sottoporsi alla somministrazione vaccinale ai sensi dell’art. 206 bis dell’Ordinamento Militare.

La questione rimessa alla Consulta dal Giudice militare napoletano pone in evidenza la incostituzionalità del canone dell’Ordinamento menzionato per difetto del presupposto normativo per l’emissione dell’ordine in questione con conseguenti ricadute sulla sussistenza dell’elemento materiale e soggettivo del contestato reato di disobbedienza.

Secondo l’Ordinanza di rinvio, il conferimento ad un organo amministrativo, in questo caso l’Ordinamento militare, del potere di dichiarare indispensabili e obbligatorie le specifiche profilassi vaccinali si porrebbe in contrasto con la riserva di legge contemplata dall’art. 32, II comma, Cost. Tale contrasto non sarebbe superabile neppure dall’approvazione dell’art. 2 del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modifiche nella nota Legge 21 gennaio 2022, n. 3, che ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Il Giudice remittente osserva anche che “in spregio al carattere rinforzato della riserva di legge, che richiede il rispetto della persona umana, si consentirebbe l’imposizione di profilassi con sieri non ancora approvati in via definitiva dai competenti organi, ovvero l’AIFA e l’EMA in quanto vaccini in fase ancora sperimentale o provvisti di sola autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.”

La questione viene reputata fondata dalla Consulta.

In sintesi i principi enunciati: “La legge impositiva di un trattamento sanitario risulta compatibile con l’art. 32 Cost. solo se, in primo luogo, tale trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. In secondo luogo, se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sul suo stato di salute, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili.”

Ad ogni modo, viene evidenziato che la determinazione del trattamento vaccinale non è una scelta delegabile a fonti sub-legislative.

L’Ordinamento militare si è sottratto al compito essenziale di fornire determinatezza all’obbligo vaccinale che ha creduto di fatto di introdurre attraverso i suoi canoni, omettendo di individuare l’elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori sulla scorta delle condizioni d’impiego del personale.

Ciò significa che sino a quando il legislatore non avrà apportato determinatezza al trattamento sanitario che intende imporre il primo comma dell’art. 206-bis del Codice dell’Ordinamento Militare, non potrà discorrersi di obbligo vaccinale per il militare.

Avv. Emanuela Foligno

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