Rinvio pregiudiziale in Cassazione stabilito dalla riforma del processo civile.
Il rinvio pregiudiziale in Cassazione (art. 363 bis c.p.c.) stabilito dalla riforma Cartabia si applica anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1 gennaio 2023.
Si tratta di un nuovo strumento di remissione anticipata alla Suprema Corte su un quesito di diritto. Ebbene passiamo al vaglio i possibili riverberi nell’ambito della responsabilità aquiliana (cd. extracontrattuale).
Con tale nuovo strumento, il Giudice può rimettere in ogni tempo alla Corte di Cassazione la risoluzione di un dubbio giuridico, se la questione è nuova, di particolare importanza e suscettibile di porsi in numerose future controversie.
Ebbene, l’art. 384 c.p.c., stabilisce che la Corte di Cassazione quando decide il ricorso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza deve enunciare il principio di diritto.
Solo in un caso il Giudice è tenuto a conformarsi al precedente (ovverosia, alla pronuncia della Suprema Corte). Ai sensi del secondo comma dell’articolo 384 c.p.c., la Corte di Cassazione, «quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro Giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte».
Ne deriva che, nel caso in cui, nel decidere un caso identico, o simile, il Giudice intenda discostarsi dal “precedente”, dovrà specificare le ragioni della sua scelta.
È stato, inoltre, introdotto l’art. 360-bis c.p.c. che dispone: “Il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”.
Da ciò consegue che, se la soluzione adottata dal Giudice è conforme alla giurisprudenza di legittimità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, salvo l’esito di un secondo passaggio, concernente la valutazione degli elementi offerti dal ricorrente per indurre la Corte a mutare il suo orientamento.
Se l’istituto del rinvio pregiudiziale fosse stato introdotto prima, molto probabilmente i Giudici di merito se ne sarebbero già avvalsi in numerose occasioni.
Ad esempio, con riferimento alle questioni risolte dal supremo Consesso nell’ultimo anno, ai danni derivati al trasportato su veicolo a motore nell’ipotesi in cui non sia coinvolto altro veicolo ed all’esperibilità in siffatta evenienza dell’azione ex art. 141 oppure ex art. 144 c. ass.
Il sistema giuridico italiano non è ancorato alla “cultura del precedente” e dunque si auspica che le ragioni di tale “nuova via” siano forti, consapevoli e convincenti per poter prevalere sulle ragioni della stabilità, anche al fine di tutelare l’affidamento (illuminante in tal senso SS.UU., Sentenza n. 4135 del 12/02/2019).
Anche nelle ipotesi in cui sia possibile più di una soluzione ermeneutica, deve comunque essere garantita l’uniformità dell’interpretazione, potendosi i mutamenti di giurisprudenza allora giustificarsi solo per ragioni gravi.
Avv. Emanuela Foligno
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