Overrulling della Suprema Corte sulla retroattività delle norme di cui alla riforma Cartabia (Cass. pen., sez.V, dep. 31 gennaio 2023, n. 3990).

Overrulling della Suprema Corte: la novella della riforma Cartabia sulle impugnazioni non è retroattiva.

A pochissimi giorni dalla decisione con cui un’altra sezione della Cassazione penale aveva dichiarato immediatamente applicabile il nuovo comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p., la Sezione V penale esprime un parere opposto e ritiene che la novità introdotta dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022) non possa essere applicata a vicende processuali anteriori alla sua entrata in vigore.

La disposizione di nuova introduzione prevede che nei casi in cui la sentenza sia impugnata ai soli effetti civili, il Giudice d’Appello e la Corte di Cassazione, previa valutazione di non inammissibilità, rinviano per la prosecuzione al Giudice o alla sezione civile competente, i quali decideranno sulla base delle prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Invece, secondo la decisione della IV sezione penale della Cassazione (2854/2023 del 24/1/2023) è immediatamente applicabile ai giudizi pendenti la riforma Cartabia del processo penale nella parte in cui prevede che l’impugnazione ai soli fini civili della sentenza penale, se non inammissibile, deve essere rinviata dal Giudice d’appello o dalla Cassazione al Giudice o alla sezione civile competente

Al centro della decisione vi è dunque l’applicazione, secondo il principio tempus regit actum, dell’articolo 33, comma 1, lettera a), n. 2, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato l’articolo 573, c.p.p., inserendo il comma 1-bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 6 del Dl n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Il testo introdotto con la novella così recita: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Diverse, spiega la Cassazione, le ragioni a sostegno della immediata operatività: “Per prima cosa, il difetto di una disposizione transitoria: il legislatore, ove ha inteso regolamentare la successione di leggi processuali nel tempo, lo ha fatto. Inoltre, a favore della immediata operatività depongono “la ratio della riforma” e “le ragioni sottese alla sua attuazione”, il riferimento è alla scelta di “implementare l’efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni”. Inoltre, come chiarito anche dalla Corte costituzionale, viene preservata la coerenza “in ordine all’oggetto dell’accertamento” che “in nessun caso, potrà più riguardare profili inerenti alla responsabilità penale”. Il giudizio, infatti, concernerà soltanto gli effetti civili e seguirà le relative regole.”

Infine, non vi sono “esigenze di tutela di ragioni di affidamento della parte impugnante”. Questo è un altro passaggio importante. La Suprema Corte chiarisce infatti che il Giudice al quale l’impugnazione va proposta rimane quello penale e anche la regola di giudizio è invariata. Ciò che cambia è la competenza che “viene circoscritta alla sola verifica della ammissibilità dell’impugnazione, dal positivo vaglio della quale deriva, quale effetto automatico, la prosecuzione del processo davanti al giudice civile“.

Conclusivamente, secondo tale decisione, l’immediata operatività della norma novellata non lede il principio di affidamento della parte civile.

Nell’attesa del testo integrale della decisione della V sezione, allo stato di fatto pare che si possa discorrere di un vero e proprio overruling.

Avv. Emanuela Foligno

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