Scontro con un cane randagio e sinistro stradale (Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2023, n. 3737).
Scontro con un cane randagio provoca lesioni al conducente e danni al veicolo.
Nella decisione qui a commento la Suprema Corte rimarca il già noto principio secondo cui “A fronte dei danni arrecati – all’interno del territorio di un Comune – da un cane randagio, il soggetto passivo dell’azione va individuato in base a quanto disposto dalla normativa regionale che individua l’Ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del randagismo (Comune e/o ASL).”
L’automobilista subiva danneggiamenti a causa della collisione con un cane randagio e per vedersi risarciti i conseguenti danni cita a giudizio dinanzi al Giudice di Pace il Comune.
Il Giudice di Pace condanna al risarcimento, invece, la ASL (chiamata in causa dall’Ente Locale) per l’importo di euro 1.400,00.
La decisione viene impugnata dalla ASL e il Tribunale, in funzione di Giudice di Appello, afferma che la legittimazione passiva è del Comune pur non irrogandogli alcuna condanna in considerazione del fatto che l’automobilista danneggiato non si costituiva in appello.
La vicenda approda in Cassazione dove il danneggiato invoca il riconoscimento della responsabilità in capo alla ASL, quale organo incaricato al randagismo.
Decisivo, confermano gli Ermellini, è il riferimento alla normativa della Regione Campania che ha affidato alle Aziende Sanitarie Locali presenti sul territorio il compito di realizzare e porre in essere il servizio di accalappiamento dei cani.
Ciò significa che sono le Aziende Sanitarie Locali a dovere rispondere dei danni causati dai cani randagi.
Pertanto, le censure del danneggiato sono corrette.
La posizione assunta dall’uomo è legittima secondo la Cassazione che ribadisce «l’ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del randagismo deve essere individuato sulla base della legislazione regionale vigente».
La legge Regione Campania n. 16/2001, prevede, in materia di randagismo, una competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonché di enti ed organi statali. Nello specifico, «alle Aziende Sanitarie Locali è demandato di istituire l’anagrafe canina e di procedere all’istituzione del servizio di accalappiamento dei cani».
Ciò comporta che le ASL sono tenute a rispondere dei danni causati dai cani randagi, danni ascrivibili alle «conseguenze della mancata attivazione del servizio di accalappiamento dei cani randagi o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento».
Per tali ragioni, la decisione viene cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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